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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-51/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2018. — Commissione europea contro Repubblica d'Austria. — Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Prassi amministrativa consistente nell’assoggettare ad IVA il corrispettivo dovuto, a titolo di diritto sulle successive vendite di un’opera d’arte, all’autore dell’originale. — Causa C-51/18

Giurisprudenza europea62018CJ0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso della Commissione contro l’Austria e dichiara che l’assoggettamento ad IVA del compenso dovuto agli autori a titolo di diritto sulle successive vendite di opere d’arte viola la direttiva IVA. Il diritto sulle successive vendite serve a garantire all’autore una partecipazione economica al successo dell’opera, ma non remunera una prestazione resa dall’autore al momento della rivendita. Neppure il richiamo alla neutralità IVA o alla base imponibile della prima cessione può giustificare l’imposizione.

Inadempimento dell’Austria per aver assoggettato ad IVA il compenso dovuto all’autore a titolo di diritto sulle successive vendite di opere d’arte (droit de suite).

La questione giuridica

Se il compenso previsto dal diritto sulle successive vendite di un’opera d’arte, dovuto all’autore dell’originale in occasione della rivendita, costituisca il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, con conseguente assoggettamento ad IVA; in subordine, se tale compenso possa incidere sulla base imponibile della prestazione resa dall’autore al momento della prima immissione in commercio dell’opera.

Principio di diritto

Il compenso dovuto all’autore dell’originale di un’opera d’arte in forza del diritto sulle successive vendite non è il corrispettivo di una cessione o di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA, perché non esiste tra autore e acquirente/venditore un rapporto giuridico con scambio di prestazioni reciproche né una partecipazione dell’autore all’operazione di rivendita; di conseguenza, uno Stato membro non può assoggettare tale compenso all’IVA. Inoltre, tale compenso non modifica la base imponibile della prestazione resa dall’autore al momento della prima vendita.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 25, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2001/84/CE
  • Articolo 1, direttiva 2001/84/CE
  • Articolo 3, direttiva 2001/84/CE
  • Articolo 4, direttiva 2001/84/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Inadempimento dell’Austria per l’assoggettamento ad IVA del diritto sulle successive vendite di opere d’arte

Si tratta di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica d’Austria. La questione riguarda la compatibilità con la direttiva IVA della prassi nazionale che sottopone ad IVA il compenso dovuto all’autore dell’originale di un’opera d’arte in forza del diritto sulle successive vendite.

Fatti e procedimento

La Commissione ha contestato all’Austria di aver previsto, nella normativa e nella prassi amministrativa interne, che il compenso spettante all’autore al momento della rivendita dell’opera fosse assoggettato all’imposta sul valore aggiunto. Secondo la Commissione, tale importo non remunera alcuna cessione di beni né prestazione di servizi resa dall’autore, ma costituisce soltanto una partecipazione economica al valore dell’opera in occasione delle vendite successive.

Nel procedimento precontenzioso, l’Austria ha sostenuto che l’autore, tollerando la rivendita e beneficiando dell’aumento di valore dell’opera, fornirebbe una prestazione imponibile; in subordine ha affermato che il compenso incrementerebbe la base imponibile della prestazione resa al momento della prima immissione sul mercato dell’opera.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo. Sono inoltre rilevanti l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25 della direttiva, relativi alla nozione di prestazione di servizi, nonché l’articolo 73 sulla base imponibile.

Sul versante del diritto d’autore, è richiamata la direttiva 2001/84/CE sul diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, in particolare l’articolo 1, che attribuisce all’autore un diritto inalienabile a un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione, e il considerando 3, che evidenzia la finalità di garantire una partecipazione economica al successo dell’opera.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che non occorre qualificare il pagamento come cessione di beni o prestazione di servizi, perché in ogni caso manca il requisito decisivo dell’operazione effettuata "a titolo oneroso".

Secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, un’operazione è imponibile solo se esiste un rapporto giuridico tra prestatore e beneficiario nel quale vi sia uno scambio di prestazioni reciproche e il corrispettivo costituisca il controvalore effettivo del servizio o bene fornito. Nel caso del diritto sulle successive vendite, tale rapporto giuridico esiste solo tra venditore e acquirente dell’opera; l’autore non partecipa all’accordo di rivendita, non può intervenire nella scelta di vendere né influenzare il prezzo, e percepisce il compenso per effetto diretto della legge, non di un accordo con la controparte della vendita.

La Corte respinge l’idea che l’autore "tolleri" la rivendita ai sensi dell’articolo 25, lettera b), della direttiva IVA: la rivendita avviene infatti indipendentemente dalla sua volontà, e il legislatore dell’Unione ha voluto soltanto riconoscergli una partecipazione economica al risultato della rivendita, non una posizione di parte nell’operazione.

Viene altresì respinto l’argomento fondato sulla neutralità fiscale. La Corte sottolinea che gli autori di opere d’arte figurativa si trovano in una situazione diversa rispetto agli altri creatori: le loro opere sono uniche e i diritti di uso e sfruttamento si esauriscono con la prima immissione sul mercato, mentre gli altri autori possono beneficiare di sfruttamenti successivi. Proprio per questa diversità, il fatto che i compensi degli altri creatori siano soggetti ad IVA non impone di assoggettare ad IVA anche il diritto sulle successive vendite.

Infine, la Corte rigetta la tesi secondo cui il compenso incrementerebbe la base imponibile della cessione iniziale. Poiché il compenso non è il corrispettivo della prestazione resa dall’autore alla prima vendita, esso non può incidere sulla base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica d’Austria, avendo previsto che il compenso dovuto a titolo di diritto sulle successive vendite all’autore dell’originale di un’opera d’arte sia assoggettato all’IVA, non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. L’Austria viene inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

Il diritto sulle successive vendite dell’originale di un’opera d’arte dà luogo a un compenso legale in favore dell’autore, ma tale compenso non costituisce il corrispettivo di un’operazione imponibile ai fini IVA, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra autore e parti della rivendita; pertanto, gli Stati membri non possono sottoporlo ad IVA né considerarlo come elemento della base imponibile della prima cessione.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità diretta e indiretta dell’unione europeadiritto d’autoremercato dell’arteinadempimento di uno stato membro

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