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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11151/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, imputato di concorso esterno in associazione di stampo camorristico (artt. 110, 416-bis c.p.), impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sostituzione della misura cautelare dagli arresti domiciliari al divieto di dimora a Sant'Antimo. La difesa ha allegato elementi di novità: buon comportamento agli arresti domiciliari, attività imprenditoriali mai sequestrate, impossibilità di ingerenza dovuta a amministrazione prefettizia della struttura sanitaria, assenza di precedenti penali dolosi e la testimonianza chiave che collocherebbe la cessazione dei rapporti con il clan nel 2017 (antecedente rispetto a quanto ritenuto in sede cautelare). Il Tribunale aveva ritenuto invece che non vi fossero elementi nuovi idonei a escludere la persistenza del rischio di recidiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento all'attualità e all'adeguatezza delle esigenze cautelari. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo esame degli elementi di novità indicati dalla difesa, ritenendo che la valutazione del Tribunale originario fosse apodittica in relazione al pericolo di recidiva considerata l'emersione di elementi che collocano temporalmente la cessazione dei rapporti con il clan in un periodo remoto (2017), circostanza significativa ai fini della prognosi di reiterazione del reato.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che disciplina il concorso di persone nel reato; citata per inquadrare la fattispecie contestata insieme all'art. 416-bis.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: riferimento alla natura dell'associazione con cui il concorso esterno è collegato.

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    Richiamato in relazione ai criteri per la valutazione dell'adeguatezza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che elementi che perimetrano temporalmente i rapporti con il clan siano rilevanti ai fini dell'adeguatezza della misura.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolo per talune fattispecie (es. reati connessi ad associazioni mafiose); la Corte evidenzia che tale presunzione può essere superata dimostrando che il contributo all'organizzazione non è più attuale.

  • art. 292 cod. proc. pen., lett. c)

    Richiamato con riferimento al 'tempo trascorso dalla commissione del reato' quale elemento da considerare nella prognosi di recidiva; la Corte ne valorizza l'effetto favorevole per il ricorrente se la condotta attribuita è ormai datata.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva; nel contesto la norma è utilizzata come riferimento procedurale sulle misure cautelari e sulla loro motivazione.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la valutazione cautelare deve considerare non solo l'anteriorità della condotta ma anche se il rapporto di reciproci vantaggi tra imprenditore e organizzazione sia ancora attuale: elementi probatori che collocano la cessazione del rapporto in un periodo risalente possono incidere significativamente sulla prognosi di recidiva.
  • La presunzione relativa di pericolosità riconducibile ai reati connessi a associazioni mafiose (art. 275, comma 3) può essere superata con elementi concreti e attuali che dimostrino l'interruzione della contiguità e l'assenza di utilità continuativa all'organizzazione.
  • Buon comportamento agli arresti domiciliari, l'assenza di sequestri patrimoniali sulle attività economiche e l'esistenza di circostanze che limitino qualsiasi possibilità di ingerenza (es. amministrazione prefettizia) sono elementi rilevanti per chiedere la modifica o l'allentamento della misura cautelare.
  • Il giudice deve motivare in modo non apodittico la sussistenza e l'attualità del pericolo di recidiva: valutazioni generiche o prive di tempificazione dei rapporti con il sodalizio non sono sufficienti a mantenere misure afflittive se emergono fatti nuovi rilevanti.
  • Quando emergono elementi nuovi, il tribunale di riesame o il giudice dell'esecuzione deve procedere a un rinnovato e motivato esame, ponderando la rilevanza temporale dei fatti e l'effettiva persistenza del legame con l'organizzazione.
  • La difesa deve puntare a fornire prove o testimonianze che perimetrino temporalmente la cessazione dei rapporti con la criminalità organizzata; la stessa testimonianza di un collaboratore o teste chiave che indichi una cessazione antecedente può risultare decisiva.

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