Cassazione Penale, Sentenza n. 29716/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di euro 75.430 disposto dal GIP di Civitavecchia in relazione al reato previsto dall'art. 648 c.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'art. 240 bis (denunciando un vizio logico di motivazione) sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente applicato i criteri giurisprudenziali per la determinazione dei redditi e la valutazione della sproporzione patrimoniale, non avendo considerato correttamente la capacità di risparmio del nucleo familiare e altri elementi poi prodotti dalla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse, nella sostanza, una critica alla logicità e completezza della motivazione del giudice di merito e non una violazione di legge: ai fini della cassazione per provvedimenti cautelari è ammessa solo la doglianza per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere inesistente la motivazione. Nel caso di specie il Tribunale aveva fornito una motivazione puntuale con riferimenti documentali e aveva considerato gli argomenti della difesa, quindi non risultava mancante o radicalmente illogica. Per tale motivo la richiesta di rinnovata valutazione (anche alla luce di elementi sopravvenuti) non era consentita. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma che definisce il reato per cui è stato disposto il sequestro (ricezione/reato patrimoniale indicato come causa del sequestro). La misura cautelare è stata adottata in relazione a tale fattispecie.
art. 240 bis
Richiamata dalla difesa come parametro di illegittimità della motivazione circa la valutazione della sproporzione patrimoniale; la Corte osserva però che la doglianza era, in realtà, una critica alla logicità/completezza della motivazione e non una specifica violazione di legge utile a fondare il ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente: non è il canale per una semplice rivalutazione dei fatti o della valutazione della prova.
- Le censure che consistono in una richiesta di diversa valutazione dei documenti o dell'applicazione discrezionale dei criteri di valutazione della sproporzione patrimoniale (es. capacità di risparmio familiare) vanno normalmente portate davanti al giudice di merito; in cassazione devono essere inquadrate come specifiche e dimostrabili violazioni di norme applicabili o totale assenza di motivazione.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso per vizio motivazionale occorre dimostrare che la motivazione manchi completamente o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, indicando in modo puntuale le contraddizioni o l'assenza di riferimenti documentali essenziali.
- Eventuali elementi sopravvenuti o perizie aggiuntive, se non valutati dal giudice di merito, difficilmente possono determinare l'ammissione del ricorso per cassazione se la doglianza è meramente valutativa: tali elementi devono essere proposti e valorizzati nei gradi di merito opportuni.
- La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi utile che la difesa specifichi chiaramente la natura giuridica della censura (violazione di legge vs. vizio di merito) prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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