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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22172/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a diciotto cartelle esattoriali, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche e la prescrizione quinquennale dei crediti tributari (nonché la prescrizione delle sanzioni e degli interessi). In primo grado la CTP ha ritenuto prescritti i crediti per tredici cartelle; la CTR ha invece ritenuto prescrizione decennale per i tributi erariali (soggetti a interruzioni), ha applicato la prescrizione quinquennale ai tributi locali e ai diritti camerali e ha esteso il quinquennio anche a sanzioni e interessi; la CTR ha inoltre annullato la notifica di sei cartelle per omesso invio della “seconda raccomandata” successiva al 2 marzo 2008. L'ente impositore e il concessionario hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal contribuente che ha a sua volta proposto ricorso principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio con riferimento ad alcune cartelle annullate in virtù dell'art. 4, comma 1, d.l. 23/10/2018, n. 119 (cancellazione debiti fino a 1.000 euro per il periodo indicato). Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale degli Uffici relativo alla correttezza delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 (notifiche a mezzo posta/raccomandata) e ha cassato la sentenza della CTR sul punto, rinviando la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha rigettato il ricorso principale del contribuente. Inoltre la Corte ha confermato che le sanzioni (in mancanza di notifica di sentenza passata in giudicato) e gli interessi, una volta autonomamente maturati, sono soggetti al termine prescrizionale quinquennale; rigetta gli altri motivi degli Uffici. Ha disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale e la rifusione delle spese di legittimità a seguito del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notificazione delle cartelle a mezzo posta costituisce una notificazione di diritto speciale che può essere eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento e si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento; per tale forma di notifica si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982.

  • l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6

    Normativa relativa alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario: la Corte precisa che questa disciplina non si applica alle notificazioni eseguite mediante servizio postale (raccomandata) ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La Corte conferma che, in mancanza di notificazione di una sentenza passata in giudicato, le sanzioni tributarie sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20 (comma 3) del d.lgs. 472/1997.

  • art. 24 d.lgs. 472/1997

    Disposizione richiamata dall'Amministrazione per sostenere che le sanzioni irrogate con l'atto di recupero dovrebbero seguire lo stesso termine prescrizionale del tributo; la Corte non accoglie tale lettura quando contrasta con la interpretazione consolidata che applica il quinquennio alle sanzioni nelle situazioni indicate dall'art. 20.

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma generale sulla prescrizione: richiamata per la valutazione dei termini prescrizionali applicabili ai crediti tributari; la Corte la interpreta insieme alla giurisprudenza per distinguere i casi in cui prevale il termine ordinario o quello quinquennale.

  • art. 2948 cod. civ., n. 4

    Il riferimento alla norma che disciplina i termini brevi (quinquennio) è stato utilizzato per affermare che gli interessi, divenendo autonomi nel tempo, sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4.

  • art. 2953 cod. civ.

    Richiamato nel dibattito sul carattere periodico o meno dell'obbligazione tributaria e sull'applicabilità dell'actio iudicati; la Corte ritiene non pertinente l'argomentazione che escluderebbe il quinquennio per i tributi in base a tale norma.

  • art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. l. 17 dicembre 2018, n. 136)

    Norma che prevede l'annullamento dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione nel periodo indicato: la Corte ne dichiara l'applicazione con conseguente estinzione parziale del giudizio per le cartelle ricomprese nella fattispecie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per violazione di norme di diritto: utilizzato dalle parti per dedurre violazioni e false applicazioni di norme civilistiche e tributarie; la Corte valuta i singoli motivi alla luce di questa disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Le notificazioni delle cartelle esattoriali eseguite a mezzo raccomandata fanno riferimento alle regole del servizio postale ordinario: la validità si verifica con l'avviso di ricevimento secondo il regolamento postale e non con le formalità previste per le notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario (l. n. 890/1982).
  • La mancata produzione di una «seconda raccomandata» non determina automaticamente la nullità della notificazione se l'avviso di ricevimento conforme alle regole postali prova il recapito; il giudice d'appello deve accertare la rispondenza a tali regole prima di dichiarare la nullità.
  • Le sanzioni tributarie, quando non derivano da un atto di accertamento autonomo caratterizzato da sentenza notificata, possono essere soggette al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20 d.lgs. 472/1997; pertanto non sempre si adotta il medesimo termine prescrizionale del tributo principale.
  • Gli interessi, pur essendo collegati al tributo principale, possono acquisire autonomia col decorrere e la maturazione progressiva; per tale ragione la prescrizione degli interessi si conforma al quinquennio di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., salvo specifiche fattispecie contrarie.
  • Per i tributi erariali soggetti a specifiche interruzioni e regole, il termine prescrizionale ordinario (decennale) può trovare applicazione; la qualificazione del credito e l'eventuale intervento di atti interruttivi devono essere verificati caso per caso.
  • Se una disposizione di legge ha disposto l'annullamento di debiti entro determinati limiti (es. cancellazione fino a 1.000 euro per determinati anni), il giudice deve dichiarare l'estinzione della controversia per le partite ricomprese nell'annullamento.
  • In sede di cassazione, l'ordine di notifica dei ricorsi può determinare la natura di ricorso incidentale e principale; ciò influisce sulla trattazione e sul regime delle censure.

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