Sentenza n. 71/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 1923 del 2025: Ottemperanza della sentenza n. 60/2025 RG Sent., pubbl. il 07/02/2025, RG n. 782/2024, emessa dal Tribunale Civile di Asti, Sez. Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Lobello, notificata il 11.02.2025, ad oggi passata in giudicato, relativamente alla sola carta docenti. quanto al ricorso n. 1924 del 2025: Ottemperanza della sentenza n. 488/2024 RG Sent., pubbl. il 11/12/2024, RG n. 1150/2023, emessa dal Tribunale Civile di Asti, Sez. Lavoro, nella persona della dott.ssa Elisabetta Antoci, notificata il 12.12.2024, ad oggi passata in giudicato, relativamente al riconoscimento della carta docenti. quanto al ricorso n. 1925 del 2025: Ottemperanza della sentenza n. 468/2024 RG Sent., pubbl. il 22/11/2024, RG n. 779/2024, emessa dal Tribunale Civile di Asti, Sez. Lavoro, nella persona della dott.ssa Elisabetta Antoci, notificata il 26.11.2024, ad oggi passata in giudicato, relativamente alla carta del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del Tribunale civile di Asti relative al riconoscimento e al pagamento degli importi della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso separati giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze del Tribunale civile di Asti, passate in giudicato, che avevano riconosciuto il diritto alla carta del docente e liquidato le somme spettanti. Hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha verificato che le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data di proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non risultava contestato che l'Amministrazione avesse omesso di dare esecuzione ai giudicati.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi, ritenendo identici motivazione e dispositivo, precisando che la riunione aveva finalità organizzative e non incideva sulle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accolto ciascuna domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze del Tribunale civile di Asti e di pagare le somme liquidate in favore dei ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione dei giudicati e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari era decorso inutilmente prima della proposizione dei giudizi di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione delle sentenze in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Ha giustificato la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata come base parametrica per la liquidazione del compenso professionale nei giudizi di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'esecuzione di un giudicato civile avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia attestata conforme all'originale e la sua notificazione all'amministrazione soccombente, purché sia inutilmente decorso il termine legale per l'adempimento.
- Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione di un giudicato civile che impone il pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico, con facoltà di delega, e il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza quando le funzioni commissariali siano connesse ai compiti istituzionali.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze organizzative e di sollecita definizione, senza alterare i meccanismi decisionali dei singoli giudizi né impedire la liquidazione autonoma delle spese per ciascun ricorso.
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