Cassazione Civile, Ordinanza n. 29223/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato avvisi di accertamento IVA e imposte dirette per gli anni 2004 e 2005, emessi per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo la CTR, le fatture provenivano da un soggetto inserito in un meccanismo fraudolento riconducibile a terzi, con indizi gravi, precisi e concordanti: coinvolgimento dell'emittente nel sistema, omessa presentazione delle dichiarazioni, ingenti prelevamenti in contanti e incongruenze nella documentazione del subappalto, incluso lo scostamento tra prezzo pattuito e prezzo contabilizzato al Kg di ferro. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione di norme sul trattamento fiscale dei costi per non avere la CTR applicato lo ius superveniens che avrebbe consentito la deducibilità dei costi; 2) violazione di norme tributarie e dei criteri presuntivi, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto provare anche la consapevolezza del destinatario della frode; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) omessa pronuncia sulla dedotta nullità degli avvisi per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati; 5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la buona fede della contribuente, la documentazione prodotta, la copia degli assegni e il pagamento dei lavoratori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la CTR aveva esposto il percorso logico-giuridico e gli elementi di prova posti a base della decisione. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche in via presuntiva la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare di aver usato la massima diligenza esigibile. Nella specie gli indizi valorizzati dalla CTR sono stati giudicati idonei. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto essenziale degli atti impositivi né adeguatamente dedotta l'assenza di motivazione per relationem. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché lo ius superveniens invocato avrebbe potuto essere dedotto in appello. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo, ma una diversa valutazione di buona fede e documentazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione e falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile a seconda della doglianza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente e ha dichiarato inammissibile la censura di omessa pronuncia per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha chiarito che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della buona fede della parte.
artt. 17, comma 1, 19, comma 1, 21, 54 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972
invocati dalla ricorrente in tema di IVA; la Corte li menziona nel contesto della doglianza sulla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1972
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme IVA e ai criteri presuntivi.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
richiamati per la ripartizione dell'onere della prova e la prova per presunzioni; la Corte ribadisce che, in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la consapevolezza del cessionario e può farlo anche per presunzioni.
art. 10 L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente a tutela dell'affidamento e della buona fede; la Corte lo menziona come parametro invocato, ma non ne fa applicazione decisiva autonoma.
art. 7 L. 212/2000
la Corte afferma che l'atto dell'Amministrazione deve essere motivato e, se richiama altri atti, questi devono essere allegati; l'allegazione può ritenersi soddisfatta anche mediante riproduzione essenziale dell'atto richiamato nell'avviso.
art. 3 L. 241/1990
richiamato come parametro generale della motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 44/2012
invocato come ius superveniens in materia di deducibilità dei costi; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la questione avrebbe potuto essere dedotta in appello.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
norma sostituita dal citato ius superveniens e richiamata per la deducibilità dei costi; non esaminata nel merito per ragioni processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile.
- L'esistenza di una società formalmente operativa, la regolarità apparente dei pagamenti o la presenza di documentazione contabile non escludono di per sé la soggettiva inesistenza delle operazioni, se altri elementi oggettivi dimostrano il coinvolgimento nella frode e la conoscibilità della stessa.
- La motivazione è apparente solo quando manca l'esposizione del percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando il giudice di merito indichi gli elementi di fatto e le fonti del proprio convincimento, anche sinteticamente.
- La censura di omessa pronuncia o di difetto di motivazione degli atti impositivi è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il contenuto essenziale degli atti richiamati e non rispetta il requisito di specificità e autosufficienza.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione della buona fede della parte o del materiale documentale, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- Lo ius superveniens favorevole non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione se la parte avrebbe potuto introdurlo nel giudizio di appello.
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