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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36861/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 16/12/2024, che aveva confermato la sua responsabilità per i reati contestati in concorso con altra persona. Con un unico motivo ha dedotto violazione di disposizioni processuali e vizio di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per rapina aggravata e lesioni personali, lamentando la mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva: da un lato il borsello asseritamente oggetto del fatto, dall'altro prove fotografiche che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere valorizzate a sostegno di una diversa ricostruzione. La Corte ha ritenuto che il motivo riproponesse doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e specifica dal giudice di merito, il quale aveva escluso la decisività dell'acquisizione del borsello e delle fotografie per ragioni legate, tra l'altro, all'epoca della restituzione, alla mancanza di caratteristiche uniche identificative, alle modalità del fatto ricostruito e agli esiti di perquisizione e sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di motivi già dedotti in appello e puntualmente confutati dalla Corte territoriale, e che la richiesta di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle prove fosse preclusa al giudice di legittimità, cui non è consentito sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati contestati

  • art. 628 c.p.

    comma primo e comma terzo, n. 1

    base della contestazione di rapina aggravata

  • art. 582 c.p.

    richiamato quale disposizione incriminatrice per le lesioni personali

  • art. 585 c.p.

    richiamato quale aggravante applicata al reato di lesioni

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma la condanna alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica dell'inammissibilità; dal testo emerge solo la statuizione accessoria, non la norma

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare come motivo di ricorso una mera riproposizione di censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata dia conto in modo puntuale delle ragioni del rigetto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito.
  • La deduzione della mancata acquisizione di una prova può avere rilievo solo se la difesa indichi in modo concreto la decisività dell'elemento omesso; non è sufficiente allegare in astratto che la prova avrebbe potuto essere utile, se il giudice di merito ha già spiegato logicamente perché essa non fosse decisiva.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esplicitato in modo coerente le ragioni per cui l'elemento richiesto non avrebbe avuto efficacia dimostrativa univoca, come nel caso di oggetti non univocamente identificabili o di comparazioni fotografiche non decisive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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