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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12477 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il diniego dell'istanza di rimborso o sgravio dell'IVA all'importazione, presentata nel 2011 ai sensi degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comunitario, sostenendo che i precedenti ricorsi contro gli avvisi di accertamento valessero anche come istanze di rimborso, che avessero sospeso il termine annuale e che l'Agenzia fosse comunque obbligata a trasmettere la pratica alla Commissione europea, anche in ragione dell'importo superiore a 500.000 euro e della buona fede della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il ricorso giurisdizionale contro l'accertamento non equivale automaticamente a un'istanza amministrativa di rimborso o sgravio e non sospende il termine di dodici mesi previsto dall'art. 239 CDC. La domanda deve essere presentata espressamente all'ufficio doganale competente entro tale termine; il suo eventuale superamento può essere autorizzato solo dall'autorità doganale in presenza di circostanze eccezionali debitamente giustificate. La trasmissione alla Commissione europea presuppone inoltre una domanda tempestiva e non deriva automaticamente dal solo superamento della soglia di 500.000 euro. Le censure fondate su circolari e documenti Taxud sono state ritenute inammissibili o irrilevanti, poiché tali atti non hanno efficacia normativa vincolante. Le spese sono state compensate, ma è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 239 del Codice doganale comunitario (CDC)

    Il rimborso o lo sgravio dei dazi [...] è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine.

    La domanda di rimborso o sgravio deve essere autonoma, espressa e tempestiva. Il termine annuale decorre dalla comunicazione del debito e non è sospeso dalla proposizione di un ricorso contro l'accertamento.

  • Art. 220 del Codice doganale comunitario (CDC)

    La disposizione riguarda i presupposti per la contabilizzazione a posteriori dei dazi e rileva nel quadro delle richieste di non contabilizzazione o sgravio, ma non elimina i requisiti procedurali e temporali previsti dall'art. 239 CDC.

  • Art. 871 del Regolamento di applicazione del CDC (DAC)

    L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione [...] quando [...] l'importo non riscosso [...] sia superiore o uguale a 500.000 EUR.

    Il superamento della soglia economica non comporta un obbligo automatico di trasmissione: occorre anzitutto una domanda ammissibile e una valutazione dell'autorità doganale circa la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa.

  • Art. 899 del DAC

    L'autorità doganale nazionale decide direttamente sulla domanda di rimborso o sgravio, salvo i casi specifici in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione europea.

  • Art. 905 del DAC

    Quando la domanda di rimborso o di sgravio [...] sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare [...] lo Stato membro [...] trasmette il caso alla Commissione.

    La trasmissione alla Commissione europea richiede una situazione particolare, l'assenza di frode o manifesta negligenza, una domanda tempestiva e una valutazione completa del comportamento e della buona fede dell'operatore. La competenza europea riguarda il merito della domanda, non la sanatoria automatica della tardività.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni o falsa applicazione delle norme sostanziali, ma le relative censure sono state in parte ritenute infondate e in parte inammissibili.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un atto impositivo e la domanda amministrativa di rimborso o sgravio sono procedimenti distinti: il primo non sostituisce automaticamente la seconda.
  • Quando la normativa prevede un termine specifico per chiedere rimborso o sgravio, la domanda deve essere presentata espressamente all'autorità competente entro quel termine, anche se è già pendente un giudizio sull'accertamento.
  • La pendenza di un ricorso giurisdizionale non sospende, salvo espressa previsione normativa, il termine per presentare una distinta istanza amministrativa.
  • Il superamento di una soglia economica che consente o impone la possibile trasmissione alla Commissione europea non sana una domanda tardiva e non garantisce automaticamente l'esame europeo.
  • La deroga al termine può essere riconosciuta solo dall'autorità competente e richiede circostanze eccezionali concrete, documentate e non imputabili a negligenza dell'interessato; la complessità normativa o l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, da sole, non bastano.
  • Circolari amministrative, documenti di prassi e comunicazioni interpretative prive di base normativa vincolante non possono modificare i termini o gli effetti stabiliti dalla legge.

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