Cassazione Penale, Sentenza n. 32351/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere per presunta appartenenza al clan camorristico Gionta, concorso in estorsione aggravata da mafiosità e detenzione/porto illegale di armi. Il ricorrente contestava la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza", sostenendo che la gravità indiziaria fosse fondata su congetture, travisamento del contenuto delle intercettazioni e su una motivazione illogica e meramente parafrastica rispetto all'ordinanza originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse reiterato in Cassazione censure già proposte in sede di appello e volto a ottenere una diversa valutazione di fatto e del peso degli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità nelle impugnative avverso misure cautelari. La Corte ha verificato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo adeguato, logico e congruo l'apprezzamento delle intercettazioni e degli altri elementi indizianti, nel rispetto dei criteri che disciplinano le misure cautelari (differenza tra indizi "gravi" per la cautela e le prove richieste per la condanna). Perciò non c'è spazio per una diversa interpretazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal difensore (vizi di motivazione/violazione di legge e travisamento dei fatti); la Corte rileva che le censure erano di merito e reiterative, quindi inammissibili nella presente sede.
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
"gravi indizi di colpevolezza"
Fornisce il presupposto per l'applicazione delle misure cautelari: la Corte ricorda che la nozione di "gravi indizi" è meno stringente della prova richiesta per la condanna e si riferisce a indizi pertinenti e idonei a fondare una elevata probabilità.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
fatti certi, gravi, precisi e concordanti
Richiamata per distinguere il grado di certezza richiesto per la prova definitiva (maggiore) rispetto al livello probatorio richiesto per le misure cautelari (minore, basato su indizi qualificati).
d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
istanza di trattazione orale
Norma procedurale che consente la richiesta di trattazione orale; nel caso il difensore l'ha formulata ma non è comparso, avendo comunque depositato memoria.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (formali e amministrativi).
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 26115 dell'11.6.2020 (Pesce)
"un indizio può definirsi 'grave' qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa"
Principio richiamato per definire il concetto di "grave indizio" applicabile alle misure cautelari; la Corte lo utilizza per valutare la correttezza dell'apprezzamento probatorio effettuato dal giudice del riesame.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari (procedimenti de libertate) non è consentito riesaminare i fatti e rivalutare il materiale probatorio: il controllo è limitato ai vizi motivazionali che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione.
- La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione di misure cautelari è meno rigorosa rispetto al livello probatorio richiesto per la condanna: sono sufficienti indizi pertinenti e idonei a fondare una valutazione di qualificata probabilità.
- Chi impugna deve puntare a dimostrare contraddizioni, lacune o illogicità nella motivazione del giudice delle misure, non a riproporre una riconsiderazione alternativa del materiale probatorio.
- Le intercettazioni e altri elementi indizianti vanno valutati nel loro complesso dal giudice del riesame; se la motivazione è coerente e congrua la Corte di Cassazione non interviene per riformare valutazioni di merito.
- La mancata comparizione personale del difensore alla trattazione orale non impedisce il ricorso se è depositata memoria, ma non influisce sulla valutazione di ammissibilità; ricorsi manifestamente reiterativi o infondati possono comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
- Per difese efficaci in casi analoghi è utile: (a) evidenziare specifiche illogicità, contraddizioni o omissioni nella motivazione del giudice; (b) documentare come singoli indizi non siano pertinenti o non abbiano la capacità dimostrativa attribuita; (c) evitare di limitarsi a ripetere valutazioni di merito già svolte in sede di appello.
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