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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2175/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva un'erronea applicazione della legge penale in ordine al calcolo della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato: trattandosi di reato contravvenzionale, il novellato art. 442 c.2 cod. proc. pen. prevede la riduzione della metà, non della riduzione di un terzo applicata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena. La pena è stata ridotta dalla misura fissata (giorni 15 di arresto ed euro 600,00 di ammenda, già applicata dal giudice di merito dopo le generiche e la riduzione per il rito) alla metà: giorni 7 di arresto ed euro 300,00 di ammenda. La somma pecuniaria è stata convertita in un giorno di detentiva (arrotondamento in difetto) e, ai sensi dell'art. 186 c.9-bis c.d.s., la sanzione è stata complessivamente trasformata in giorni 8 di lavoro di pubblica utilità da svolgersi secondo le modalità già indicate nella sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), Codice della Strada

    Norma del fatto-reato contestato: guida in stato di alterazione. La Corte si è limitata ad applicare la disciplina della conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità prevista dal successivo comma 9-bis.

  • art. 442, comma 2, codice di procedura penale (novellato)

    Per i reati contravvenzionali il giudizio abbreviato comporta la riduzione della pena della metà; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse applicato erroneamente una riduzione di un terzo anziché della metà.

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada

    Consente la conversione della pena pecuniaria o detentiva in lavoro di pubblica utilità per i soggetti condannati ai sensi dell'art.186; la Corte ha applicato tale conversione per disporre giorni 8 di lavoro di pubblica utilità.

Massime di principio

  • Quando l'errore impugnato riguarda esclusivamente il calcolo della pena (es. applicazione errata della percentuale di riduzione per il rito abbreviato), la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e rideterminare la pena se la rideterminazione non richiede valutazioni di merito.
  • Per i reati contravvenzionali il novellato art. 442 c.2 c.p.p. prevede la riduzione della pena della metà in caso di giudizio abbreviato; occorre applicare questa percentuale, non quella prevista per i delitti o altre disposizioni.
  • Nelle conversioni tra pena pecuniaria, detentiva e lavoro di pubblica utilità si deve osservare l'arrotondamento in difetto favorevole all'imputato come praticato dalla Corte in questo caso.
  • La conversione della pena pecuniaria in giorni di detenzione e successivamente in lavoro di pubblica utilità (ove previsto dalla norma speciale, come art.186 c.9-bis) è percorribile e può essere operata in sede di legittimità se la quantificazione è un puro calcolo aritmetico.
  • Il Procuratore Generale può richiedere l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio quando rilevi violazioni di legge nel calcolo delle riduzioni, e ha possibilità di ottenere la rideterminazione della pena se la questione è meramente normativa/arithmetica.

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