Sentenza n. 867/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, relativo al pagamento di un credito nei confronti dell’azienda sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore cessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, quale cessionaria pro soluto e in blocco del credito originariamente spettante a una banca, ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Vibo Valentia, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato all’amministrazione. Il decreto ingiuntivo aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al pagamento di euro 443.120,35, oltre interessi e spese. Dedotta l’integrale esecutività del titolo e il pagamento soltanto parziale del dovuto, la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento della somma residua, indicata in euro 45.529,97 in linea capitale, oltre accessori. L’amministrazione, non costituita, non ha fornito prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistente l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo, detratto quanto già pagato. Il giudice ha rilevato che il titolo era passato in giudicato e che l’amministrazione non aveva dimostrato di averlo integralmente eseguito. È stato assegnato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere al pagamento delle somme dovute. Per l’eventuale inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi separatamente, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’azienda sanitaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato, assegnando un termine e nominando, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione sull’azione di ottemperanza e per l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
legge n. 130/1999
Richiamata quale disciplina della cessione pro soluto e in blocco del credito alla società veicolo ricorrente.
art. 58 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato, insieme alla legge n. 130/1999, quale disciplina collegata alla cessione del credito bancario.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione a un titolo giurisdizionale passato in giudicato, nei limiti delle somme effettivamente ancora dovute e detraendo i pagamenti già eseguiti.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra l’integrale adempimento del titolo esecutivo, sussistono i presupposti per ordinare il pagamento delle somme residue.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte interessata in caso di persistente inerzia.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e i costi dell’eventuale intervento del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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