Cassazione Penale, Ordinanza n. 10117/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già confermata in appello per furto aggravato di energia elettrica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto di energia elettrica realizzato mediante allaccio abusivo alla rete. L'unico motivo di ricorso contestava la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo, in sostanza, che nel caso concreto non dovesse ritenersi applicabile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando un orientamento secondo cui, nel furto di energia elettrica ottenuta con allaccio abusivo, l'aggravante sussiste perché assume rilievo la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio dal quale viene sottratta.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, contestata e confermata nei gradi di merito
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
norma sulle aggravanti del furto; la Corte valorizza in particolare la n. 7, ritenendola configurabile nel furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete quando l'energia è destinata a un pubblico servizio
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
l'aggravante è applicabile anche nel caso di furto di energia elettrica sottratta da una rete destinata a pubblico servizio, rilevando la destinazione finale della cosa sottratta
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica realizzato mediante allaccio abusivo alla rete, è configurabile l'aggravante del furto relativo a cose destinate a pubblico servizio quando l'energia sottratta sia finalizzata a soddisfare un servizio pubblico.
- Ai fini dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., assume rilievo la destinazione finale del bene sottratto e il fatto che esso venga distolto da un pubblico servizio, non la sola modalità materiale della sottrazione.
- Quando il motivo di ricorso contro la qualificazione aggravata del furto è in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso può essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
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