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Ordinanza

Ordinanza n. 2565/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. 433 del 23 settembre 2025, relativo alla procedura di concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. del 12 giugno 2024, con il quale la Commissione, in seguito alla lettura (del primo e) del secondo elaborato scritto della ricorrente (contenuti nella busta avente numero identificativo 652), ha dichiarato “non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo”; e della relativa scheda di valutazione a formulazione standard allegata allo stesso verbale; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, nei limiti del proprio interesse, dei risultati delle prove scritte del predetto concorso e dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a riammettere la ricorrente alla procedura e a procedere (con Commissione in diversa composizione) alla rinnovazione della valutazione del secondo elaborato della ricorrente, con conseguente prosecuzione dell’iter valutativo in caso di auspicato esito positivo della stessa.

Giustizia amministrativa202603683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione esaminatrice che ha dichiarato non idonea la candidata dopo la lettura del secondo elaborato scritto, senza procedere alla lettura dell'elaborato successivo, con relativa scheda di valutazione standard

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e commissione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale con cui, nell'ambito del concorso a 400 posti di notaio, la Commissione esaminatrice l'ha dichiarata non idonea dopo la lettura del primo e del secondo elaborato scritto, omettendo la lettura dell'elaborato successivo. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e la rinnovazione della valutazione del secondo elaborato da parte di una Commissione in diversa composizione. In sede cautelare ha dedotto che gli atti impugnati le impedirebbero di proseguire la procedura concorsuale e di accedere all'esercizio della professione, sostenendo la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, anche perché erano già iniziate le prove orali e una decisione nel giudizio ordinario non avrebbe consentito di concludere tempestivamente la procedura nei suoi confronti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'avvio delle prove orali non determinasse un pregiudizio irreparabile, poiché tali prove non si sarebbero esaurite in un'unica giornata. Inoltre, non essendo prevista l'obbligatoria simultaneità dello svolgimento delle prove orali, in caso di eventuale fondatezza del ricorso sarebbe stata ancora possibile l'ammissione della candidata a sostenere separatamente le prove orali. Il Collegio ha inoltre osservato che, dopo la conclusione delle prove orali e la formazione della graduatoria definitiva, avrebbe potuto rendersi necessario il completamento del contraddittorio nei confronti dei vincitori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, in concreto, la ricorrenza delle condizioni per concederla, valorizzando l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • L'avvio delle prove orali di un concorso non determina necessariamente un pregiudizio grave e irreparabile per il candidato escluso, quando le prove si protraggano nel tempo e possano essere sostenute separatamente dal candidato in caso di successiva fondatezza del ricorso.
  • La possibilità di ammettere il candidato a sostenere le prove orali in una data separata esclude il periculum in mora quando non sussista un obbligo di svolgimento simultaneo delle prove per tutti i candidati.
  • La formazione della graduatoria definitiva può rendere necessario il completamento del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati vincitori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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