Cassazione Civile, Ordinanza n. 26473/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato il diniego di rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle somme percepite in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva dichiarato illegittima la reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze non transitorie dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno da precarizzazione. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo che le somme costituissero lucro cessante originato dalla cessazione del rapporto e quindi soggetto a tassazione separata. La CTR aveva confermato il rigetto qualificando le somme come redditi diversi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r. I ricorrenti hanno quindi dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 6 DPR 917/1986, per avere il giudice di merito attribuito natura retributiva alle somme, nonostante la loro reale natura risarcitoria; 2) erronea ripartizione dell’onere della prova, poiché la CTR aveva preteso che i contribuenti dimostrassero di avere chiesto e ottenuto il risarcimento di danni ulteriori e diversi dal mancato guadagno.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle censure perché l’Agenzia delle Entrate ha depositato un provvedimento di autotutela totale con cui ha annullato il diniego di rimborso e ha riconosciuto la spettanza del rimborso richiesto, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese, rilevando che l’orientamento favorevole ai contribuenti si era consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 917/1986
"Natura dell'erogazione tassata"
richiamato dai ricorrenti per sostenere che le somme percepite avevano natura risarcitoria e non retributiva; la CTR lo aveva invece usato per ricondurle ai redditi diversi e assoggettarle a imposizione
art. 6, comma 2, T.U.I.R.
invocato dalla CTR per qualificare le somme percepite come redditi diversi
d.P.R. 917/1986
citato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina fiscale delle somme corrisposte
Massime di principio
- Quando l’amministrazione finanziaria annulla in autotutela il diniego di rimborso e riconosce integralmente la pretesa del contribuente, viene meno l’interesse alla decisione di merito e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Se la questione interpretativa che ha determinato la lite si consolida in giurisprudenza solo dopo la proposizione del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese.
- La qualificazione fiscale delle somme corrisposte in esecuzione di una pronuncia giudiziale dipende dalla loro effettiva natura giuridica; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non si pronuncia sul merito per sopravvenuta definizione amministrativa della controversia.
- La deduzione di un errore nel riparto dell’onere probatorio è assorbita quando il processo viene meno per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26399/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26406/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26410/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26411/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →