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Circolare

Circolare numero 82 del 5-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 18-29 marzo 1991 ai rapporti di lavoro part-time verticale su base annua con pause contrattuali superiori a 60 giorni. Nei periodi di inattività non spetta alcuna prestazione, ma se malattia o maternità iniziano durante la pausa e coincidono con la successiva ripresa del lavoro, l’indennità va riconosciuta per le sole giornate in cui era previsto lavoro. Vengono inoltre disciplinati i casi di eventi in corso alla cessazione o sospensione del rapporto, le modalità di istruttoria documentale e l’estensione della disciplina agli eventi pregressi non prescritti o non coperti da giudicato.

Indennità di maternità e malattia nei rapporti part-time verticali annuali

Indennità di maternità e malattia nei rapporti part-time verticali annuali

La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 18-29 marzo 1991 in materia di tutela economica per malattia e maternità nei rapporti di lavoro part-time verticale su base annua. Il criterio centrale è quello di collegare il diritto alla prestazione alla concreta previsione di lavoro nel periodo in cui si colloca l’evento, distinguendo tra fasi di pausa contrattuale e fasi di ripresa dell’attività.

Ambito di applicazione

La pronuncia costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui escludeva l’indennità giornaliera di maternità anche con riferimento ai successivi periodi di ripresa del lavoro. La circolare estende il principio ai rapporti part-time verticali su base annua caratterizzati da sospensioni dell’attività superiori a 60 giorni, in cui si verifichino eventi di malattia o maternità durante i periodi di inattività.

Prestazioni dovute durante la ripresa dell’attività

Quando la malattia o la maternità obbligatoria e/o facoltativa iniziano durante una pausa contrattuale, anche dopo il 60° giorno dall’ultimo giorno lavorato, le relative prestazioni economiche possono essere riconosciute solo per le giornate che coincidono con la successiva fase contrattualmente prevista di lavoro. La circolare precisa che il riconoscimento è quindi limitato alle giornate in cui, secondo il contratto, l’attività sarebbe dovuta riprendere.

In applicazione dello stesso criterio, non spetta alcuna prestazione per le giornate di programmata pausa lavorativa, neppure se l’evento è iniziato in un momento di effettivo lavoro. Le giornate non indennizzate perché ricadenti nella pausa restano comunque "periodo neutro" ai fini dei conteggi rilevanti per la malattia.

Criteri di calcolo e misura della prestazione

La retribuzione da assumere a base di calcolo delle indennità è, come regola generale, quella corrisposta nell’ultimo periodo lavorato. Per le prestazioni di malattia, la nota specifica che, quando l’evento ricade nel periodo di ripresa dell’attività, l’indennità va corrisposta in misura intera. Ai fini della carenza, del computo del 20° giorno di malattia e del periodo massimo annuo assistibile, deve aversi riguardo al giorno successivo alla cessazione della pausa contrattuale.

Eventi in corso alla cessazione o sospensione del rapporto

La circolare disciplina anche i casi in cui malattia o maternità siano in corso alla data di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e proseguano oltre tale data, oppure insorgano successivamente. In tali ipotesi, le giornate indennizzabili dopo la cessazione o sospensione, nei limiti massimi previsti, vanno individuate in base all’impegno lavorativo stabilito dal contratto per il corrispondente periodo dell’anno in cui il rapporto era operativo.

Per gli eventi insorti dopo la cessazione o sospensione si applicano le misure e i limiti temporali ordinariamente previsti per i lavoratori disoccupati o sospesi, compresa la riduzione ai 2/3 dell’indennità di malattia e i termini di conservazione del diritto previsti per entrambe le prestazioni.

Adempimenti istruttori e controlli

Ai fini dell’erogazione diretta da parte dell’Istituto, è necessario acquisire, insieme ai dati salariali, copia del contratto di lavoro inviato all’Ispettorato del Lavoro, da cui risulti l’impegno lavorativo previsto nei diversi periodi dell’anno. Se invece il datore di lavoro anticipa le prestazioni e le conguaglia con i contributi, la corretta applicazione della disciplina sarà verificata in sede di controllo ispettivo tramite il riscontro della stessa copia del contratto.

Applicazione agli eventi pregressi ed esclusioni richiamate

Le istruzioni si applicano, su richiesta, anche agli eventi precedenti, purché non siano decorsi i termini di prescrizione e non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato difforme. La circolare richiama infine alcune esclusioni previste dalla legge n. 863/1984 per la stipula di contratti part-time, limitate ad alcune attività e in caso di impegno non superiore a 4 ore giornaliere, nonché l’esclusione degli operai agricoli. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, tuttavia, se è concordata un’attività part-time su base annua, si applicano comunque le presenti istruzioni anche in assenza delle formalità previste dalla legge n. 863/1984.

Punti principali

Ambito di applicazione della sentenza

La circolare recepisce la sentenza n. 132/1991 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17, secondo comma, della legge n. 1204/1971 nella parte in cui escludeva il diritto all’indennità giornaliera di maternità anche rispetto ai successivi periodi di ripresa dell’attività lavorativa. Il principio viene ritenuto applicabile ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale su base annua con fasi di inattività superiori a 60 giorni, quando durante tali periodi si verifichino eventi di malattia o maternità.

Indennizzabilità durante le pause contrattuali e nella ripresa del lavoro

Per gli eventi di malattia o maternità obbligatoria e/o facoltativa iniziati durante una pausa contrattuale, anche oltre il 60° giorno dall’ultimo giorno lavorato, il diritto alle prestazioni economiche è riconosciuto limitatamente alle giornate coincidenti con la successiva fase contrattuale di previsto svolgimento del lavoro. Se l’evento si colloca in parte in un periodo di pausa lavorativa e in parte in una fase di lavoro programmato, le giornate da indennizzare sono solo quelle di effettiva ripresa prevista dal contratto. Nessuna prestazione è dovuta per le giornate di programmata pausa lavorativa, anche se l’evento è iniziato durante una fase di effettivo lavoro.

Parametrazione della prestazione e criteri di calcolo

La retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità resta, come regola generale, quella corrisposta nell’ultimo periodo lavorato. Per la malattia, la nota chiarisce che le prestazioni sono dovute in misura intera quando l’evento ricade nella fase di ripresa del lavoro; ai fini della carenza, del computo del 20° giorno di malattia e del periodo massimo assistibile annuo, occorre considerare il giorno successivo alla cessazione della pausa contrattuale. Le giornate di malattia non indennizzate perché cadenti nella pausa contrattuale sono considerate "periodo neutro".

Eventi in corso alla cessazione o sospensione del rapporto

Se malattia o maternità sono in corso alla data di cessazione o sospensione del rapporto e proseguono oltre tale data, oppure se insorgono successivamente, le giornate indennizzabili dopo la cessazione o sospensione, entro i limiti massimi previsti, devono essere individuate in base all’impegno lavorativo stabilito dal contratto per il corrispondente periodo dell’anno in cui il rapporto era operativo. Per gli eventi iniziati dopo la cessazione o sospensione si applicano le misure ordinarie previste per i lavoratori disoccupati o sospesi, inclusa per la malattia la riduzione ai 2/3, nonché i limiti temporali di conservazione del diritto previsti per entrambe le prestazioni.

Adempimenti documentali e controlli

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, per applicare correttamente la disciplina è necessario acquisire, oltre ai dati salariali, copia del contratto di lavoro inviato all’Ispettorato del Lavoro, dal quale risulti l’impegno lavorativo previsto nei vari periodi. Se la prestazione è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con i contributi, la corretta applicazione delle istruzioni sarà verificata in sede ispettiva mediante riscontro con la medesima copia del contratto.

Efficacia per eventi pregressi e precisazioni sui soggetti esclusi

Le istruzioni si applicano, su richiesta, anche agli eventi pregressi per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione oppure per i quali non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato contraria. La circolare ricorda inoltre che, ai sensi della legge n. 863/1984, alcune attività sono escluse dalla disciplina del part-time solo nei limiti indicati dall’art. 5, commi 16 e 17, e che gli operai agricoli sono esclusi dalle disposizioni richiamate; tuttavia, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, se è comunque concordata un’attività part-time su base annua, valgono le istruzioni della circolare anche in assenza delle formalità previste dalla legge n. 863/1984.

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