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Circolare

Circolare numero 80 del 3-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 1993 i criteri di calcolo dei contributi IVS di artigiani e commercianti: minimale di reddito, aliquote applicabili, massimale imponibile, scadenze di versamento e contribuzione a saldo sui redditi 1993. Inoltre chiarisce la rilevanza ai fini pensionistici dei versamenti, fissa i contributi per maternità ed ENAOLI e precisa che i contributi sanitari sono riscossi dall’Amministrazione finanziaria. Un ampio allegato affronta poi i controlli incrociati sui redditi 1985/1989, con indicazioni operative su imprese familiari, iscrizioni d’ufficio, recuperi contributivi e casi particolari di obbligo assicurativo (collaboratori, soci di società, artigiani/commercianti abusivi, venditori porta a porta, soggetti cessati, versamenti parziali).

Contribuzione IVS artigiani e commercianti per il 1993 e chiarimenti su obbligo assicurativo e controlli incrociati

Contribuzione IVS artigiani e commercianti per il 1993

La circolare disciplina in modo organico la contribuzione IVS dovuta per l’anno 1993 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, indicando criteri di calcolo, aliquote, massimali, termini di versamento e riflessi pensionistici. In allegato, fornisce anche chiarimenti operativi sui controlli incrociati e su varie fattispecie di obbligo assicurativo.

Reddito minimo annuo e contributo sul minimale

Per il 1993 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è fissato in lire 18.424.432. Tale importo deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233: il minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 1993, pari a lire 54.886, viene moltiplicato per 312 e aumentato di lire 1.300.000, ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Sul minimale si applicano le seguenti aliquote:

  • 14% per i titolari;
  • 14% per i coadiuvanti e coadiutori con età superiore ai 21 anni;
  • 11% per i coadiuvanti e coadiutori con età non superiore ai 21 anni, fino a tutto il mese in cui compiono 21 anni.

Ne derivano contributi minimi annui pari a lire 2.579.420,5 per titolari e collaboratori sopra i 21 anni, e a lire 2.026.687,5 per i collaboratori fino a 21 anni. Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese, con importi minimi mensili di lire 214.951,70 e lire 168.890,60. Il minimale e il relativo contributo devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

Il contributo IVS è dovuto anche sul reddito d’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione, per la quota eccedente il minimale. Per il 1993:

  • fino a lire 53.475.000 si applica l’aliquota del 14%;
  • sulla quota eccedente lire 53.475.000 e fino al massimale si applica l’aliquota del 15%.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente all’11% e al 12%. L’aumento di un punto percentuale per i redditi superiori a lire 53.475.000 annue è attribuito all’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il pagamento deve avvenire secondo le consuete modalità e scadenze, utilizzando i primi due bollettini a fondo giallo del blocchetto trasmesso agli interessati. Tale versamento è denominato contributo a conguaglio ed è da considerare, insieme al contributo sul minimale, come acconto sulle somme dovute sui redditi prodotti nel 1993.

Reddito imponibile massimo e massimali contributivi

La circolare richiama l’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, che stabilisce un limite massimo di reddito imponibile ai fini IVS. Per il 1993 il massimale è pari a lire 89.125.000, ottenuto sommando a lire 53.475.000 un ulteriore importo di lire 35.650.000, corrispondente a due terzi del limite di retribuzione annua pensionabile su cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria.

I contributi massimi annui risultano quindi pari a:

  • lire 12.834.000 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, calcolati con aliquote del 14% e del 15%;
  • lire 10.160.250 per collaboratori fino a 21 anni, con aliquote dell’11% e del 12%.

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale va rapportato a mese: gli importi mensili massimi sono lire 1.069.500 e lire 846.687,5. Anche questi limiti sono individuali e devono essere riferiti a ciascun soggetto, non all’impresa nel suo complesso.

Termini di versamento

I contributi dovuti sul minimale vanno versati in quattro rate uguali con scadenza:

  • 20 aprile 1993;
  • 20 luglio 1993;
  • 20 ottobre 1993;
  • 20 gennaio 1994.

I contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale e fino al massimale devono essere versati in due rate uguali entro:

  • 20 luglio 1993;
  • 20 ottobre 1993.

Contribuzione a saldo sui redditi 1993

Dal 1993, per effetto della legge n. 438/1992, il contributo IVS si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno di produzione del reddito. Di conseguenza, se i contributi già versati sul minimale e a conguaglio non coprono quanto dovuto sull’intero reddito d’impresa realizzato nel 1993, è necessario un ulteriore contributo a saldo.

Per il pagamento del saldo deve essere utilizzato l’ultimo bollettino a banda gialla. Il versamento deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia IRPEF per il 1993; la circolare indica, in via presumibile, il 10 luglio 1994.

La circolare precisa inoltre che il rinvio alle norme fiscali contenuto nell’art. 3-bis della legge n. 438/1992 consente di individuare i redditi rilevanti come redditi d’impresa in senso proprio, di cui al capo VI del TUIR, nonché quelli considerati tali dagli artt. 5 e 6 del medesimo testo unico.

Imprese con collaboratori

Quando il titolare si avvale di familiari collaboratori, il regime contributivo dipende dalla struttura dell’impresa.

Nelle imprese familiari legalmente costituite:

  • il titolare calcola il contributo sulla quota di reddito denunciata ai fini fiscali;
  • i collaboratori versano sul reddito da ciascuno di essi denunciato ai fini fiscali.

Nelle aziende non costituite in impresa familiare:

  • il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
  • il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
  • i collaboratori versano sul reddito attribuito dal titolare;
  • il titolare deve sottoscrivere l’apposita dichiarazione sul retro di ciascun bollettino a fondo giallo.

Utilizzabilità ai fini pensionistici

La circolare ribadisce che i contributi sul minimale e quelli sul reddito eccedente costituiscono un contributo unico, benché versato con modalità e tempi diversi. Nel calcolo del contributo mensile dovuto per il 1993 devono quindi essere compresi anche i contributi a saldo.

Poiché il saldo sarà materialmente versato nel giugno 1994, vengono dettate istruzioni per evitare ritardi nella liquidazione delle pensioni che si calcolano anche sulla base della contribuzione 1993.

Se i contributi 1993 non sono determinanti per il diritto a pensione:

  • si procede a liquidazione provvisoria senza tenerne conto;
  • dopo il versamento del saldo si liquida la pensione in via definitiva;
  • l’operazione può essere anticipata se, dopo la fine del 1993, viene presentata una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che per il 1993 non sono dovuti contributi a saldo.

Se invece i contributi 1993 sono determinanti per il diritto alla prestazione:

  • si liquida provvisoriamente il trattamento sulla base dei contributi già versati sul minimale ed eventualmente sul reddito 1992 eccedente il minimale;
  • nella comunicazione all’interessato va chiarito che, se risulta dovuta una contribuzione a saldo in relazione ai redditi 1993, la prosecuzione dell’erogazione sarà subordinata al pagamento del residuo;
  • dopo il saldo si procede alla liquidazione definitiva;
  • anche in questo caso l’operazione può essere anticipata se viene presentata la dichiarazione di responsabilità sopra richiamata.

Le pensioni liquidate provvisoriamente con tali criteri devono essere tenute in particolare evidenza.

Contributi per maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria

I contributi per le prestazioni di maternità e per l’ENAOLI restano fissati, per ciascuna misura mensile, rispettivamente in lire 1.578 e lire 45,40.

Quanto ai contributi per l’assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dal 1993 e con riferimento ai redditi 1992, la riscossione è effettuata direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato sulla base delle disposizioni fiscali vigenti.

Obbligo assicurativo: chiarimenti e casi particolari

La circolare affronta anche varie questioni sull’obbligo assicurativo nelle gestioni artigiani e commercianti.

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 29 dicembre 1992, sono considerati soggetti all’obbligo assicurativo, nella gestione artigiani, dal gennaio 1993:

  • i figli di fratelli o sorelle del titolare dell’impresa;
  • i parenti di terzo grado diversi da tali soggetti;
  • gli affini entro il secondo grado.

La nuova situazione si applica anche ai periodi anteriori al gennaio 1993 nei casi non definitivi, con recupero dei contributi nei limiti della prescrizione. Se non vi sono atti interruttivi, sono attualmente recuperabili i contributi dal 1982 in poi. I recuperi devono essere maggiorati dei soli interessi compensativi. La regolarizzazione avviene a domanda o in occasione della trattazione di pratiche d’ufficio.

Per gli affittacamere, l’obbligo contributivo nella gestione commercianti sussiste se l’attività è svolta con abitualità e prevalenza e se ricorrono l’autorizzazione prevista dall’art. 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, rilasciata dal Sindaco, e l’iscrizione nella sezione speciale del REC.

Controlli incrociati sui redditi e istruzioni operative

L’allegato relativo ai controlli incrociati segnala che, a seguito del confronto tra i dati dei modelli 740 degli anni d’imposta 1985/1989 e gli archivi INPS, sono state inviate lettere-invito ai soggetti che avevano denunciato redditi di lavoro autonomo senza risultare iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

Per l’impresa familiare viene ribadito che la sua costituzione, ai sensi dell’art. 230-bis c.c. e dell’art. 5 del TUIR, presuppone che i familiari svolgano attività abituale e prevalente. Da ciò discende l’obbligo di iscrizione nelle gestioni di appartenenza e il recupero dei contributi e degli accessori sulla base dei dati dichiarati nel mod. 740.

Le sedi devono:

  • tenere in evidenza le lettere-invito sino alla scadenza del termine per il condono, fissato al 31 marzo dall’art. 4 del D.L. 14 novembre 1992, n. 435;
  • compilare d’ufficio un mod. 503/M o un mod. B-ORG, da acquisire con le normali procedure, se il titolare presenta domanda di iscrizione per il familiare;
  • denunciare alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d), della legge n. 413/1991 e degli artt. 331 e 332 c.p.p., il caso in cui il titolare attesti la non sussistenza dell’impresa familiare;
  • procedere, se il titolare non aderisce all’invito, all’iscrizione d’ufficio del familiare e notificare il provvedimento al titolare;
  • curare l’istruttoria dei ricorsi in modo completo e tempestivo; in caso di reiezione e mancato pagamento, attivare il recupero in via legale.

Ulteriori chiarimenti su soggetti assicurabili

L’allegato fornisce ulteriori precisazioni:

  • un socio di s.n.c. commerciale che abbia lavorato nella società con abitualità e prevalenza è iscrivibile negli elenchi dei commercianti, previa verifica dei requisiti presso la Camera di commercio, del REC e dell’eventuale autorizzazione amministrativa o licenza;
  • i commercianti abusivi non sono soggetti all’obbligo assicurativo;
  • gli agenti o rappresentanti di commercio non iscritti all’albo e privi di lettera d’incarico non sono assicurabili nemmeno come procacciatori d’affari;
  • gli artigiani non iscritti all’albo sono soggetti all’obbligo assicurativo dalla data di inizio attività, se ricorrono i requisiti delle leggi n. 443/1985;
  • i soci accomandanti di s.a.s. non sono assicurabili come artigiani e, nel settore commerciale, solo eventualmente come dipendenti, previa attenta verifica del rapporto di lavoro;
  • i soci accomandatari di s.a.s. non sono assicurabili come artigiani, ma possono essere assicurati come commercianti se la società esercita attività commerciale e se essi svolgono i compiti di amministrazione previsti dalla legge e dallo statuto;
  • i venditori porta a porta di cui all’art. 36 della legge n. 426/1971 sono iscrivibili come procacciatori d’affari, se muniti di lettera d’incarico e partita IVA; l’abitualità va valutata sulla continuità dell’incarico e la prevalenza rispetto ad altre attività lucrative;
  • ai fini dell’assicurazione nella gestione commercianti non è richiesta l’iscrizione al Registro ditte, la cui obbligatorietà è valutata dalla Camera di commercio;
  • per i soggetti che hanno cessato l’attività, le Commissioni provinciali di categoria non possono effettuare iscrizioni se alla data della domanda l’attività non è più svolta; in caso di domande prive del parere sui requisiti, le sedi devono procedere direttamente agli accertamenti necessari.

Versamenti parziali e accredito contributivo

Viene infine precisato che il pagamento parziale del debito determina la corrispondente riduzione dell’accredito contributivo. Il chiarimento è richiamato anche in relazione alle agevolazioni previste dall’art. 17, comma 1, della legge n. 413/1991 per i crediti contributivi dell’Istituto dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette, nonché per eventuali procedure di regolarizzazione agevolata delle pendenze contributive richiamate dall’art. 4 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

Diffusione della circolare

Il testo precisa che le indicazioni, soprattutto quelle contenute nel punto relativo alle questioni particolari sull’obbligo assicurativo, devono essere portate a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro tramite i consueti canali informativi.

Punti principali

Minimale di reddito e contributo IVS sul minimale

Per il 1993 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS di artigiani ed esercenti attività commerciali è pari a lire 18.424.432. Il valore deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, con il minimale giornaliero di lire 54.886 moltiplicato per 312 e maggiorato di lire 1.300.000 ai sensi dell’art. 6 della legge n. 415/1991. Sul minimale si applicano le aliquote del 14% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e dell’11% per coadiuvanti e coadiutori fino a 21 anni compiuti nel mese. Ne risultano contributi minimi annui di lire 2.579.420,5 e di lire 2.026.687,5; per periodi inferiori all’anno gli importi vanno proporzionati mensilmente (lire 214.951,70 e lire 168.890,60). Il minimale e il relativo contributo vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale

Il contributo IVS è dovuto anche sulla parte di reddito d’impresa eccedente il minimale di lire 18.424.432, entro il massimale di lire 89.125.000 per il 1993. Le aliquote sono del 14% fino a lire 53.475.000 e del 15% sulla quota eccedente tale soglia fino al massimale; per i collaboratori fino a 21 anni le aliquote scendono rispettivamente all’11% e al 12%. Il contributo massimo annuo risulta pari a lire 12.834.000 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni e a lire 10.160.250 per i più giovani; su base mensile, lire 1.069.500 e lire 846.687,5. Anche in questo caso i limiti sono individuali e riferiti a ciascun soggetto, non all’impresa nel suo complesso.

Scadenze di pagamento e contribuzione a saldo

I contributi sul minimale sono dovuti in quattro rate uguali con scadenza 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1993 e 20 gennaio 1994. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, ma entro il massimale, vanno versati in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1993. La legge n. 438/1992 ha inoltre stabilito che, dal 1993, il contributo IVS si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno di produzione del reddito. Se i versamenti effettuati a titolo di minimale e conguaglio risultano insufficienti rispetto al dovuto sui redditi 1993, occorre un ulteriore contributo a saldo, da pagarsi con l’ultimo bollettino a banda gialla entro un mese dalla scadenza per la dichiarazione dei redditi IRPEF 1993, indicativamente entro il 10 luglio 1994.

Rapporto tra contribuzione e liquidazione pensionistica

La circolare ricorda che i contributi sul minimale, sul reddito eccedente e a saldo costituiscono un contributo unico, pur versato con modalità e tempi diversi. Ai fini pensionistici, nel contributo mensile dovuto per il 1993 devono essere compresi anche i contributi a saldo. Poiché il saldo sarà versato nel 1994, vengono date istruzioni per evitare ritardi nella liquidazione delle pensioni: se la contribuzione 1993 non è determinante per il diritto, la pensione può essere liquidata provvisoriamente e poi definita dopo il saldo; se invece è determinante, la liquidazione avviene provvisoriamente sulla base dei contributi già versati e diventa definitiva dopo il saldo, salvo presentazione di dichiarazione di responsabilità che attesti la non debenza del saldo.

Imprese con collaboratori e ripartizione del reddito

In presenza di familiari collaboratori, il criterio di imputazione del reddito varia a seconda della forma dell’impresa. Nelle imprese familiari legalmente costituite, il titolare versa sul reddito denunciato ai fini fiscali e ciascun collaboratore sul proprio reddito denunciato. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato, ma il totale attribuito non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; il collaboratore versa sul reddito attribuito dal titolare, che deve sottoscrivere l’apposita dichiarazione sul retro del bollettino.

Contributi per maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria

Restano invariati i contributi per le prestazioni di maternità e per l’ENAOLI, fissati rispettivamente in lire 1.578 e lire 45,40 per ciascuna misura mensile. Per i contributi al Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1993 e con riferimento ai redditi 1992, la riscossione è demandata direttamente all’Amministrazione finanziaria dello Stato sulla base delle norme fiscali vigenti.

Chiarimenti su obbligo assicurativo e familiari collaboratori

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 29 dicembre 1992, dal gennaio 1993 sono assoggettati all’obbligo assicurativo nella gestione artigiani anche i figli di fratelli o sorelle del titolare, i parenti di terzo grado diversi da quelli appena indicati e gli affini entro il secondo grado, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge. La circolare precisa che il nuovo orientamento vale anche per periodi precedenti al gennaio 1993 nei casi non definitivi, con recupero dei contributi nei limiti della prescrizione, normalmente dal 1982 in poi se non vi sono atti interruttivi. I recuperi vanno maggiorati dei soli interessi compensativi; la regolarizzazione avviene a domanda o d’ufficio quando la posizione emerga in pratiche in corso.

Affittacamere e altre fattispecie particolari

Gli affittacamere sono tenuti alla contribuzione nella gestione commercianti se l’attività è svolta con abitualità e prevalenza e se sussistono l’autorizzazione prevista dal T.U. di pubblica sicurezza, rilasciata dal Sindaco, e l’iscrizione nella sezione speciale del REC. L’allegato sui controlli incrociati chiarisce inoltre che: il socio di s.n.c. commerciale è iscrivibile se ricorrono i requisiti di iscrizione al REC e la necessaria autorizzazione; i commercianti abusivi non sono assicurabili; gli agenti o rappresentanti non iscritti all’albo e privi di lettera d’incarico non sono assicurabili neppure come procacciatori d’affari; gli artigiani non iscritti all’albo sono soggetti all’obbligo dalla data di inizio attività se ricorrono i requisiti di legge; i soci accomandanti di s.a.s. non sono assicurabili come artigiani e, nel commercio, solo eventualmente come dipendenti; i soci accomandatari di s.a.s. sono assicurabili come commercianti se la società svolge attività commerciale e svolgono i compiti previsti.

Controlli incrociati, imprese familiari e recuperi contributivi

A seguito dell’incrocio tra dati dei modelli 740 relativi agli anni di imposta 1985/1989 e archivi INPS, sono state inviate lettere-invito ai soggetti che avevano denunciato redditi di lavoro autonomo ma non risultavano iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Per l’impresa familiare, la circolare afferma che la costituzione presuppone abitualità e prevalenza dell’attività dei familiari iscritti e che ciò comporta l’obbligo di iscrizione nelle gestioni di appartenenza con recupero dei contributi e accessori. Le sedi devono tenere conto delle lettere-invito fino alla scadenza del condono fissata al 31 marzo dall’art. 4 del D.L. n. 435/1992; se il titolare presenta domanda di iscrizione per il familiare, va compilato d’ufficio il mod. 503/M o B-ORG. Se il titolare dichiara la non sussistenza dell’impresa familiare, la sede deve denunciare la fattispecie alla Guardia di Finanza. In caso di mancata adesione all’invito, si procede all’iscrizione d’ufficio del familiare e, in caso di ricorso, si seguono le stesse modalità di denuncia o di istruttoria.

Effetti dei versamenti parziali e regolarizzazione agevolata

La circolare precisa che il pagamento parziale dei debiti contributivi comporta una riduzione dell’accredito contributivo. Il chiarimento assume rilievo anche in relazione alle agevolazioni dell’art. 17, comma 1, della legge n. 413/1991 per crediti contributivi dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette, nonché per eventuali procedure di regolarizzazione agevolata delle pendenze contributive richiamate dal D.L. n. 6/1993.

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