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Circolare

Circolare numero 81 del 3-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone che, dal 13 aprile 1993, le visite mediche di controllo per assenza per infermità si applichino anche al personale in servizio presso la Sede Centrale, le Sedi Regionali e gli Stabilimenti Termali. Le visite saranno ordinate dalle SAP territorialmente competenti su segnalazione giornaliera delle segreterie delle unità funzionali interessate. Viene inoltre modificata la procedura di comunicazione della malattia per chi si ammali nel Comune di Roma pur essendo in forza presso una sede di altro Comune, con obbligo di informare sia l’unità funzionale di appartenenza sia la sede provinciale o zonale di Roma competente per territorio.

Estensione delle visite mediche di controllo anche al personale della Sede Centrale, Sedi Regionali e Stabilimenti Termali

Estensione delle visite mediche di controllo per assenza per infermità

La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 15 del vigente Regolamento Organico del Personale, chiarendo che le visite di controllo dei dipendenti assenti dal servizio per infermità saranno estese, con decorrenza 13 aprile 1993, anche al personale in servizio presso la Sede Centrale, le Sedi Regionali e gli Stabilimenti Termali. La disciplina viene inoltre coordinata con la circolare n. 189 del 13.9.1988, rispetto alla quale sono apportate specifiche modifiche operative.

Soggetti interessati e base normativa

Il richiamo normativo è all’art. 15 del Regolamento Organico del Personale e all’art. 5 del D.L. n. 463/1983, che individua i medici iscritti nelle apposite liste utilizzabili per le visite di controllo. La nuova operatività riguarda espressamente il personale della Sede Centrale, delle Sedi Regionali e degli Stabilimenti Termali, che da tale data è ricompreso nel medesimo regime previsto per la generalità del personale dell’Istituto.

Modalità di disporre le visite di controllo

La circolare modifica il punto 5, lettera c), della circolare n. 189 del 13.9.1988. Le visite mediche di controllo verranno disposte dalle SAP territorialmente competenti, sulla base di una segnalazione giornaliera trasmessa dalle segreterie di ciascuna unità funzionale della Direzione Generale, delle Sedi Regionali e degli Stabilimenti Termali. Le procedure devono seguire i criteri e le modalità già adottate per tutti gli altri dipendenti dell’Istituto.

Obblighi dei dipendenti che si ammalano nel Comune di Roma

Per i dipendenti che si ammalino nel territorio del Comune di Roma pur essendo in forza presso una sede situata in un diverso Comune, viene precisato un obbligo di comunicazione rafforzato. Essi devono rispettare i termini e le modalità previsti dall’art. 14 del Regolamento e dalla circolare n. 189/1988, comunicando:

  • lo stato di malattia al Dirigente dell’unità funzionale di appartenenza;
  • lo stato di malattia anche al Dirigente della Sede provinciale o zonale di Roma competente per la circoscrizione in cui temporaneamente dimorano;
  • il proprio recapito provvisorio.

Diffusione interna e presa visione

La circolare dispone infine che il contenuto sia portato a conoscenza di tutto il personale, il quale deve sottoscrivere un esemplare per presa visione. Si tratta quindi di una comunicazione interna avente immediata rilevanza organizzativa e procedurale.

Punti principali

Estensione dell’ambito delle visite di controllo

L’art. 15 del Regolamento Organico del Personale, che prevede l’utilizzo dei medici iscritti nelle liste di cui all’art. 5 del D.L. n. 463/1983 per le visite di controllo dei dipendenti assenti per malattia, viene esteso dal 13 aprile 1993 anche al personale della Sede Centrale, delle Sedi Regionali e degli Stabilimenti Termali.

Nuove modalità di disporre le visite mediche di controllo

In modifica del punto 5, lettera c), della circolare n. 189 del 13.9.1988, le visite di controllo saranno disposte dalle SAP competenti per territorio, sulla base della segnalazione giornaliera delle segreterie delle singole unità funzionali della Direzione Generale, delle Sedi Regionali e degli Stabilimenti Termali, secondo criteri e modalità già applicati alla generalità del personale dell’Istituto.

Obblighi di comunicazione per il personale che si ammala a Roma

I dipendenti che si ammalino nel territorio del Comune di Roma e risultino in forza presso una sede di altro Comune devono comunicare lo stato di malattia, nei termini e con le modalità previste dall’art. 14 del Regolamento e dalla circolare n. 189/1988, sia al Dirigente dell’unità funzionale di appartenenza sia al Dirigente della Sede provinciale o zonale di Roma competente per la circoscrizione in cui dimorano temporaneamente, indicando il recapito provvisorio.

Comunicazione al personale e presa visione

La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale, che è tenuto a sottoscriverne un esemplare per presa visione.

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