Ordinanza n. 515/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa tutela cautelare dell'ordinanza n. 134, Prot. 38859 del 7 settembre 2023 (doc. 1) di limitazione al transito lungo la SP 71 “Vecchia Regina” tra il Km 0,800 in Comune di Cernobbio e il Km 9,850 in Comune di Laglio, nella parte in cui impedisce il transito ai mezzi di massa superiore a 12,00 tonnellate e lunghezza superiore a 8,00 metri e altezza superiore a 3,50 metri, ancorché destinati all'esercizio dell'attività lavorativa e vieta il carico e scarico “lungo la sede della SP n. 71 dalle ore 7,00 alle ore 15,00”, e nella parte in cui non prevede, tra gli esoneri al divieto di transito, i veicoli che compiono il percorso per esigenze documentate di lavoro legate all'esigenza di raggiungere luoghi esercizio dell'attività; nonché per quanto occorra e in parte qua, in quanto atto assunto sul presupposto della necessità di deroga per il carico e scarico lungo il tratto di strada oggetto dell'ordinanza impugnata e comunque limitativo della circolazione, dell'autorizzazione di transito in deroga prot. 48035 del 30 ottobre 2023 (doc. 2), nella parte in cui limita il transito ad un unico mezzo, di peso inferiore a 25,50 tonnellate e di lunghezza inferiore a mt. 8,15 nonchè di altezza inferiore a mt. 3,50 e presuppone la richiesta di autorizzazione per i mezzi con cui accedere al medesimo tratto viario; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale di limitazione al transito sulla SP 71 e autorizzazione al transito in deroga, con limiti relativi a massa, lunghezza, altezza, carico e scarico e numero dei mezzi autorizzabili
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, l'ordinanza provinciale che limitava il transito lungo un tratto della SP 71 "Vecchia Regina", vietando il transito ai mezzi con massa superiore a 12 tonnellate, lunghezza superiore a 8 metri e altezza superiore a 3,50 metri, anche quando destinati all'esercizio di attività lavorative, nonché vietando il carico e scarico lungo la sede stradale in una determinata fascia oraria. È stata contestata anche l'omessa previsione, tra gli esoneri, dei veicoli diretti a luoghi di lavoro per esigenze documentate. L'impugnazione ha riguardato inoltre l'autorizzazione al transito in deroga, nella parte in cui limitava il transito a un unico mezzo, con specifici limiti dimensionali e ponderali, e presupponeva una richiesta di autorizzazione per i mezzi destinati ad accedere al tratto viario. La ricorrente ha successivamente rinunciato alla domanda cautelare, richiamando la pendenza di trattative per una possibile definizione bonaria. Nel corso del giudizio la Provincia ha adottato un'ordinanza sostitutiva di quella impugnata.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Considerato che l'ordinanza provinciale del 30 maggio 2024 è sostitutiva dell'atto originariamente impugnato, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza o meno dell'interesse alla decisione di merito, nonché un aggiornamento sulla situazione sostanziale e processuale, sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato inoltre alla Provincia di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento della richiesta rivolta alla ricorrente di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutato come comportamento processuale significativo ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale dichiarazione di improcedibilità in caso di mancato adempimento dell'incombente relativo alla permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla decisione, ai fini dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento sostitutivo di quello impugnato, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito e di aggiornare la situazione relativa alla controversia.
- L'inerzia della parte che, espressamente compulsata dal giudice a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, non adempia entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla definizione della controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di atti sopravvenuti potenzialmente sostitutivi o modificativi dell'atto impugnato, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati e di depositare gli atti e la relativa documentazione di corredo, al fine di assumere una decisione congruente sulla prosecuzione del giudizio.
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