Cassazione Civile, Ordinanza n. 22196/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto all'operatore estero, quale coobbligato solidale con una ricevitoria/CTD cessata, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'annualità 2012, oltre interessi e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: due pregiudiziali, con cui ha denunciato, da un lato, la violazione della l. n. 220/2010 e della ratio dell'art. 1, comma 64, per asserita equiparazione indebita tra gioco lecito e illecito, e, dall'altro, la violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; e quattro di merito, relativi al presupposto soggettivo dell'imposta, al presupposto territoriale, alla pretesa violazione del diritto UE e del legittimo affidamento, nonché all'omesso riconoscimento dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando la propria giurisprudenza e le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, secondo cui l'imposta colpisce l'attività di gestione delle scommesse, svolta anche dal bookmaker estero tramite la rete di raccolta sul territorio italiano, e non viola né la capacità contributiva né i principi unionali di libera prestazione dei servizi e non discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, per le annualità successive al 2010 e quindi per il 2012, la disciplina interpretativa dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010 chiarisce che è soggetto passivo dell'imposta unica chiunque gestisca, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse, con responsabilità solidale del mandante. Ha ritenuto che il bookmaker estero, tramite il CTD/ricevitoria, abbia svolto in Italia attività di gestione delle scommesse, integrando il presupposto dell'imposta; ha escluso che la territorialità dipenda dalla sola conclusione del contratto di scommessa; ha negato la sussistenza di discriminazioni o violazioni della libertà di stabilimento alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020; ha escluso la lesione del legittimo affidamento e dell'obiettiva incertezza, osservando che la normativa del 2010 ha chiarito un significato già ricavabile dal sistema. Non è stata quindi disposta alcuna rimessione pregiudiziale né alcuna disapplicazione del diritto interno. Il ricorso è stato quindi respinto con conferma dell'accertamento.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è svolta per conto di terzi, il mandante è obbligato solidalmente.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
L'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 64
La Corte richiama la ratio legis di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico, del contrasto al gioco minorile e alle infiltrazioni criminali, oltre al recupero di base imponibile e gettito.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. a)
Conferma che l'imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)
Individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi, compresi operatori esteri, con solidarietà del mandante per imposta e sanzioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non fondato nel quadro della pretesa obiettiva incertezza normativa.
L. 20 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1
Invocato dalla ricorrente in tema di sanzioni, ma la Corte esclude la natura sanzionatoria della disciplina interpretativa richiamata.
L. 20 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Invocato dalla ricorrente per l'esimente, ma escluso per mancanza di incertezza dopo la legge del 2010.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 4
Invocato dalla ricorrente sul legittimo affidamento e sull'obiettiva incertezza, ma la Corte ritiene che non ricorrano i presupposti per applicarlo.
art. 56 TFUE
La Corte ribadisce, sulla scorta della Corte di giustizia, che non osta alla normativa italiana che assoggetta a imposta i CTD e i bookmakers esteri per l'attività di gestione delle scommesse svolta in Italia.
art. 57 TFUE
Richiamato nel ricorso, ma ritenuto non ostativo alla disciplina nazionale alla luce della giurisprudenza unionale.
art. 52 TFUE
Richiamato nel ricorso, ma non ritenuto violato.
art. 49 TFUE
Richiamato nel ricorso in relazione alla libertà di stabilimento, ma la Corte esclude che la normativa comporti restrizioni discriminatorie.
art. 267 TFUE
È stata chiesta la rimessione pregiudiziale, ma la Corte la reputa manifestamente infondata perché la questione è già stata risolta dalla Corte di giustizia.
art. 104, comma 3, reg. proc. Corte di giustizia
Citato dalla ricorrente per il rinvio alla grande sezione, ma non accolto.
art. 158 reg. proc. Corte di giustizia
Citato dalla ricorrente nel medesimo contesto del rinvio, ma non ritenuto necessario.
art. 16 Statuto della Corte di giustizia
Richiamato dalla ricorrente per il rinvio, senza seguito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama e fa proprie le precedenti motivazioni di legittimità conformi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di gestione delle scommesse, non la sola conclusione del contratto di gioco: rilevano anche le attività svolte sul territorio nazionale dalla rete di raccolta e trasmissione.
- Per le annualità successive all'intervento interpretativo del 2010, la disciplina considera soggetti passivi anche i bookmaker privi di concessione che operino in Italia tramite intermediari, con obbligazione solidale del mandante quando l'attività è svolta per conto di terzi.
- La non illiceità dell'attività di raccolta scommesse non esclude affatto l'assoggettamento all'imposta: la liceità dell'operazione è concetto distinto dalla sua imponibilità.
- Non sussiste violazione della libertà di prestazione dei servizi o del principio di non discriminazione quando la normativa fiscale si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento.
- La rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessaria quando la questione interpretativa è già stata risolta in modo chiaro dalla giurisprudenza unionale pertinente.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza e il legittimo affidamento non sono configurabili quando la norma interpretativa ha chiarito un significato già ricavabile dal sistema e la disciplina sopravvenuta è applicabile al periodo d'imposta controverso.
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