Cassazione Penale, Sentenza n. 13654/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per detenzione illegittima subita a seguito di custodia cautelare in carcere eseguita il 29/11/2016 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il Quintino era indiziato di appartenenza a consorterie mafiose (famiglia Tropea e gruppo Trapasso) e di contatti con un gruppo rom dedito al furto di autovetture. Dopo condanna con rito abbreviato, fu assolto in appello il 16/11/2020 "perché il fatto non sussiste" e scarcerato. Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per la sussistenza di "colpa grave" ostativa, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la formula assolutoria e le espressioni usate da terzi nei confronti del Quintino ("non vale"), né il fatto che non risultano conversazioni in cui egli partecipasse al recupero di veicoli rubati; inoltre avrebbe omesso il necessario collegamento tra i fatti accertati e l'errore del giudice che adottò la misura cautelare.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello di Catanzaro, nell'esercizio del giudizio di riparazione, ha correttamente ritenuto sussistente la colpa grave ostativa sulla base di condotte e rapporti personali del Quintino con esponenti dei sodalizi (intercettazioni, contatti per la restituzione di autovetture, conoscenza di affari interni dei gruppi, riferimenti a consegne di "foglietti"/"assegni" e cessione di indennità). La Cassazione ha sottolineato che l'assoluzione in sede penale non esclude automaticamente la colpa grave se permangono fatti e comportamenti non negati dalla sentenza che rendono percepibile la contiguità dell'interessato al contesto criminoso. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che descrive l'associazione di tipo mafioso contestata nell'originario procedimento; nel giudizio di riparazione viene richiamata come riferimento al tipo di indagine e alla gravità delle imputazioni, ma la decisione sul diritto all'indennizzo si fonda sulle condotte e sulla contiguità del ricorrente con i sodalizi, indipendentemente dall'esito assolutorio del processo.
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima, Rv. 270039)
Principio richiamato: nel giudizio di riparazione il giudice ha autonomia valutativa, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso; la verifica deve comunque tenere conto delle risultanze non negate nel processo di merito.
Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito, Rv. 277475)
Principio giurisprudenziale secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nello stesso procedimento possono integrare colpa gravemente colposa ostativa all'indennizzo, purché accompagnate dalla consapevolezza che si tratta di persone coinvolte in traffici illeciti e non richieste da necessità impellenti.
Massime di principio
- La semplice assoluzione nel merito non impedisce che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice riconosca la sussistenza di colpa grave se permangono condotte o rapporti non smentiti che rendono evidente la contiguità con ambienti criminali.
- Frequentazioni 'ambigue' o rapporti confidenziali con soggetti condannati per lo stesso fatto possono costituire elemento di grave colpa se il soggetto era consapevole dell'illiceità delle attività e non aveva necessità che giustificassero tali rapporti.
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa, ma non può falsare i fatti che il giudice della cognizione ha ritenuto non provati; può invece valutare e sanzionare condotte personali e comportamenti che non sono stati negati nella sentenza di assoluzione.
- Intercettazioni, conversazioni e prove indirette che mostrano partecipazione alle dinamiche o conoscenza di affari interni a sodalizi possono avere rilievo decisivo nell'escludere il diritto all'indennizzo.
- Per ottenere la riparazione è utile dimostrare non solo l'errore del giudice nella misura cautelare, ma anche l'assenza di comportamenti personali che possano essere valutati ex ante come gravemente colposi rispetto al rischio di apparente coinvolgimento.
- La valutazione deve sempre considerare il collegamento causale e temporale tra le condotte del ricorrente e le ragioni che hanno indotto il giudice a disporre la custodia cautelare.
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