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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23534/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo dell'azienda sanitaria di corrispondere il contributo integrativo ENPAB del 2% sulle prestazioni rese da un istituto medico-polidiagnostico per la quota riferibile a un biologo iscritto all'ente previdenziale di categoria, con riferimento al periodo 2009-2012. In primo grado era stato accertato tale obbligo e condannata l'azienda al pagamento di euro 19.433,74. La Corte d'appello ha confermato la decisione, richiamando precedenti passati in giudicato che avevano già riconosciuto lo stesso obbligo per periodi anteriori e ritenendo che, trattandosi di rapporto di durata con obbligazioni periodiche e identità della situazione di fatto, il giudicato esterno precludesse un nuovo esame. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato e sul riparto di poteri del giudice, sostenendo che il precedente giudicato relativo al periodo fino a dicembre 2007 non potesse estendersi automaticamente al periodo 2009-2012; 2) violazione di norme di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la disciplina delle società mediche e odontoiatriche dovesse applicarsi in via analogica anche alle società costituite da biologi, con esclusione della rivalsa nei confronti del SSN per il contributo integrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha ribadito che, nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato esterno esplica efficacia anche per i periodi successivi quando la questione giuridica dipende dal medesimo fatto costitutivo e non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato, con apprezzamento di fatto non censurato, la pacifica identità della situazione e la permanenza delle condizioni già decise nei precedenti giudicati, escludendo elementi variabili. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare l'impostazione della decisione di merito; la Corte nega la fondatezza della censura sulla base dell'applicazione corretta del giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione all'autorità del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale anche nei rapporti di durata.

  • art. 1, commi 39 e 40, L. n. 234 del 2004

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione analogica della disciplina prevista per società mediche e odontoiatriche anche alle società di biologi; la censura è stata assorbita.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per sostenere l'interpretazione analogica della disciplina invocata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato formatosi su un periodo anteriore può precludere il riesame delle medesime questioni per periodi successivi, quando il fatto costitutivo dell'obbligazione resti invariato e non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto.
  • L'efficacia del giudicato esterno non è limitata al solo periodo oggetto della precedente decisione, ma si estende ai successivi segmenti del rapporto se la controversia riguarda la stessa questione giuridica fondata su elementi costitutivi tendenzialmente permanenti.
  • La preclusione derivante dal giudicato opera anche nell'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla prevenzione di giudicati contrastanti, secondo la logica del ne bis in idem processuale.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la piena identità della situazione rilevante e la permanenza delle condizioni già valutate in precedenza, tale apprezzamento, se non specificamente censurato, sorregge correttamente l'applicazione del giudicato esterno.
  • Le censure che prospettano l'applicazione analogica di una disciplina speciale restano assorbite se la decisione è comunque definita dal rilievo preclusivo del giudicato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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