Cassazione Penale, Sentenza n. 48258/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato deduceva la nullità del giudizio di primo grado perché, pur essendo detenuto, non fu tradotto alle udienze successive al 18/10/2019. In quella udienza Miftari aveva rilasciato alla Direzione carceraria una dichiarazione di rinuncia a presenziare ai sensi dell'art. 123 c.p.p., ma tale rinuncia era espressamente riferita alla sola udienza del 18/10/2019. Il ricorrente sosteneva che, non essendovi alcuna norma che faccia permanere gli effetti di una rinuncia limitata fino a revoca formale, la mancata traduzione per le udienze successive ha leso il diritto di intervento e determinato la nullità del processo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la rinuncia era limitata alla sola udienza del 18/10/2019 e che l'imputato risultava legittimamente impedito alle udienze successive, senza che fosse disposta la sua traduzione. Lo svolgimento del processo in assenza del detenuto, nonostante il legittimo impedimento tempestivamente comunicato, ha determinato la nullità assoluta del giudizio per lesione del diritto di intervento, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 185 c.p.p. Sono state annullate sia la sentenza impugnata della Corte di appello di Ancona sia la sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno emessa il 15/06/2020, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 604 c.p.p. (nella formulazione aggiornata dall'art. 34 del d.lgs. 10/10/2022, n.150).
Norme richiamate
art. 123 cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di rinuncia a comparire resa dal detenuto; nel caso ha valore solo rispetto all'udienza espressamente indicata nella dichiarazione e non produce effetti perpetui sulle udienze successive.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevata come causa di nullità assoluta per la violazione delle norme che assicurano il diritto di intervento dell'imputato; la mancata presenza illegittima del detenuto ha configurato nullità assoluta.
art. 185 cod. proc. pen.
Collegata all'art. 178 per qualificare come nullità la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato, determinando la necessità di annullamento.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme pertinenti alle nullità; dal testo non emerge un'applicazione specifica oltre l'insieme normativo relativo alle nullità del procedimento.
art. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen.
Citati nel ricorso originario tra le norme processuali rilevanti; dalla decisione non emerge una loro specifica applicazione sostanziale nella motivazione della Cassazione.
art. 604 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio, con l'indicazione di regressione del procedimeto alla fase in cui si è verificata la causa di nullità; applicata nella versione aggiornata dall'art. 34 d.lgs. 10/10/2022, n.150.
art. 34 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Modifica normativa di rilevanza per l'applicazione dell'art. 604 c.p.p.; richiamato per la regolazione della trasmissione degli atti al giudice di merito per il nuovo giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia a comparire resa dal detenuto ai sensi dell'art. 123 c.p.p. ha efficacia soltanto rispetto all'udienza cui è espressamente riferita; non libera automaticamente l'autorità dal dovere di tradurre il detenuto a udienze successive salvo nuova e chiara manifestazione della volontà del detenuto.
- Se il detenuto ha legittimo impedimento tempestivamente comunicato e il giudice procede senza disporre la traduzione, si configura una nullità assoluta per lesione del diritto di intervento (art. 178 lett. c) e art. 185 c.p.p.), con conseguente annullamento e regressione del procedimento alla fase in cui la nullità si è verificata.
- In presenza di ambiguità sulla portata di una dichiarazione di rinuncia, l'orientamento prudente è di garantire la presenza del detenuto o, comunque, richiedere espressa e inequivoca manifestazione riguardo alle udienze future.
- La parte difensiva deve conservare e produrre prova formale delle dichiarazioni rese in carcere e sollevare tempestivamente l'eccezione processuale; il giudice di merito deve verificare la validità e la portata temporale della rinuncia.
- Il rimedio conseguente alla constatazione della nullità assoluta è l'annullamento delle sentenze e il rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio, conformemente all'art. 604 c.p.p. e alle modifiche normative applicabili.
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