Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta per Fulle Thomas, condannato per riciclaggio di un veicolo. Il ricorrente ha dedotto: (1) che la Corte d'appello ha violato norme processuali e ha motivato viziosamente anticipando un giudizio di merito sulla "manifesta infondatezza" dell'istanza (art. 634 e art. 192 c.p.p.), perché la valutazione sulla capacità dimostrativa delle nuove prove doveva essere rimessa alla fase rescissoria; (2) che la ritrattazione scritta di un coimputato chiamante in correità doveva essere valutata come "prova nuova" e non poteva essere dichiarata inidonea senza approfondita verifica dell'attendibilità, anche alla luce di precedenti dichiarazioni incoerenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte suprema ha confermato che, nelle istanze di revisione, è consentita una delibazione preliminare non superficiale degli elementi allegati per escludere profili di non persuasività, incongruenza o non decisività delle nuove allegazioni. Ha inoltre affermato che la sola ritrattazione di un coimputato già condannato non costituisce di per sé "prova nuova" idonea alla revisione senza riscontri esterni o elementi che ne giustifichino l'attendibilità. Per tali ragioni l'ordinanza di inammissibilità è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 634 c.p.p.
Norma che disciplina l'istanza di revisione e i limiti del controllo preliminare: la Corte può effettuare una delibazione sommaria ma non superficiale degli elementi nuovi per escludere ipotesi manifestamente infondate, valutando astrattamente la capacità della nuova prova di sovvertire il giudicato.
art. 192 c.p.p.
Richiamata in relazione alla correttezza della motivazione sulla valutazione delle prove e della loro idoneità; la Corte ha ritenuto che la motivazione sia conforme ai criteri probatori previsti e non viziosa.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione della causa: applicata per imporre il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Nelle istanze di revisione il giudice può svolgere un controllo preliminare non superficiale sugli elementi nuovi per escludere le domande manifestamente infondate; non si tratta di un divieto di esaminare la prova, ma di un sindacato limitato alla astratta idoneità degli elementi a sovvertire il giudicato.
- La ritrattazione di un coimputato già condannato non costituisce automaticamente "prova nuova" valida per la revisione: è necessario fornire riscontri esterni o elementi che giustifichino e corroborino la falsità della precedente deposizione.
- Chi propone istanza di revisione deve indicare chiaramente le ragioni della nuova dichiarazione e produrre elementi di riscontro (documentali, testimoniali o circostanziali) che ne sostengano l'attendibilità, soprattutto se la fonte è un coimputato con interesse o condanna precedente.
- Se l'istanza è dichiarata manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare in anticipo la qualità e la consistenza delle nuove prove è prudente prima di proporre la revisione.
- In sede di redazione dell'istanza di revisione è utile evidenziare cause e motivazioni della ritrattazione (perché si è ritrattato, pressioni, accordi, errore, nuovi elementi sopravvenuti) e fornire elementi esterni di riscontro per evitare che la Corte la ritenga inidonea.
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