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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00928/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, emessi perché l’Amministrazione finanziaria, avendo riscontrato maggiori redditi in capo a due società di capitali di cui la stessa era socia, aveva presunto la distribuzione di utili extracontabili ai soci. In primo grado il ricorso era stato accolto, sia perché per il 2006 si riteneva che l’atto fosse illegittimo come accertamento integrativo fondato su elementi già noti al Fisco e non specificamente indicati, sia perché per una delle società era intervenuto l’annullamento dell’accertamento societario. In appello, però, la CTR aveva riformato integralmente la decisione, qualificando l’atto come accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 e ritenendo operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale e dell’infedeltà dei dati di bilancio. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’atto fosse in realtà un accertamento integrativo illegittimo perché basato su fatti già noti all’Ufficio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sua asserita estraneità alla gestione societaria e il fatto di non essere amministratrice di diritto della società; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte ammissibile ma infondato nel merito, affermando che l’avviso impugnato era correttamente qualificato come accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973, perché fondato su dati non già conosciuti dall’ufficio che aveva emesso il precedente accertamento; non ricorreva quindi la disciplina dell’accertamento integrativo ex art. 43 d.P.R. 600/1973. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la denuncia di omesso esame non era specificamente articolata e, comunque, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa grava sul socio, che deve provare la mancata distribuzione o l’accantonamento/reinvestimento degli utili, non essendo decisiva la mera estraneità alla gestione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, poiché la censura sulle spese non conteneva una critica specifica alla statuizione di merito ma faceva derivare l’illegittimità delle spese dall’auspicato accoglimento degli altri motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l’emissione di un accertamento parziale quando emergano elementi che consentano di stabilire redditi non dichiarati o maggiori redditi parzialmente dichiarati, senza necessità di indicare nuovi elementi sopravvenuti come nell’accertamento integrativo.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    regola l’accertamento integrativo o modificativo in aumento, che richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e la loro specifica indicazione a pena di nullità.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili di società di capitali a ristretta base partecipativa, con inversione dell’onere della prova a carico del socio contribuente.

  • art. 360 c.p.c.

    commi 1, n. 3 e n. 5; comma 1, n. 4

    il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e non può mescolare in modo indistinto violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e vizi di motivazione; la doglianza di omessa pronuncia deve essere ricondotta alla nullità della decisione.

  • art. 92 c.p.c.

    il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando discrezionale la compensazione nei casi consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 è legittimo quando si fondi su elementi provenienti da fonti qualificate o comunque non ancora conosciuti dall’ufficio che ha emesso il precedente atto, anche se tali dati fossero già noti ad altra articolazione dell’Amministrazione finanziaria.
  • L’accertamento integrativo ex art. 43 d.P.R. 600/1973 richiede invece la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi rispetto al precedente accertamento e l’indicazione specifica dei nuovi fatti e delle fonti di conoscenza; in mancanza, il secondo avviso è illegittimo.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, con conseguente onere per il socio di provare che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente distribuiti ma accantonati, reinvestiti o attribuiti ad altri.
  • Ai fini del superamento della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è sufficiente dedurre la propria estraneità alla gestione sociale o la mancanza di una qualifica gestoria; occorre una prova positiva della mancata distribuzione.
  • In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso e trascurato, non potendo risolversi nella critica alle risultanze istruttorie o nella richiesta di rivalutazione del merito.
  • È inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee, quando la stessa questione venga prospettata contemporaneamente come violazione di legge, omesso esame di fatto e vizio motivazionale senza una chiara e univoca scomposizione dei profili di doglianza.
  • La censura sulle spese processuali in cassazione deve investire specificamente la statuizione sulle spese e non può limitarsi a farne discendere l’illegittimità dall’auspicato accoglimento dei motivi principali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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