Cassazione Penale, Sentenza n. 7777/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nonostante il ricorrente avesse compiuto settant'anni. Il ricorrente sosteneva che, per gli ultrasettantenni, la custodia in carcere può essere disposta o mantenuta solo se sussistono esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" e che tale requisito non fosse dimostrato dagli elementi acquisiti, né poteva fondarsi esclusivamente sulla gravità del reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando che i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la presunzione di minore pericolosità connessa all'età e, nonostante ciò, hanno correttamente concluso per l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sulla base di elementi specifici e attuali: la partecipazione dell'imputato all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) con ruolo di rilievo dal 2004 al 2021, una precedente condanna per analoga associazione (2002-2004), la sottoposizione a misura di prevenzione e una condanna per violazione di tale misura. La motivazione è stata ritenuta adeguata e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
commi 2-bis, 3, 4, 4-bis e seguenti
Disciplina i criteri di scelta della misura cautelare: il giudice deve valutare la specifica idoneità della misura rispetto alle esigenze cautelari; prevede una presunzione di maggiore pericolosità per taluni reati (comma 3) e una presunzione di minore pericolosità per gli ultrasettantenni (comma 4), per i quali la custodia in carcere è ammessa solo se le esigenze cautelari sono di "eccezionale rilevanza". La Corte ha applicato questi criteri richiedendo elementi certi, specifici e attuali per giustificare la custodia per un ultrasettantenne.
art. 274 cod. proc. pen.
Fornisce gli "indici rivelatori" delle esigenze cautelari (modalità del fatto, personalità dell'imputato, precedenti, comportamenti). La Corte ha richiamato l'obbligo di desumere dalle circostanze concrete e aggiornate la sussistenza del pericolo concreto e, per gli ultrasettantenni, di quello di eccezionale rilevanza.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso: la gravità e la particolare pericolosità di tale reato concorrono a fondare la presunzione di maggiore pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, e possono essere elemento idoneo a giustificare il mantenimento della custodia cautelare in presenza di altri specifici indici.
Massime di principio
- Per gli ultrasettantenni sussiste una presunzione di minore pericolosità: la custodia in carcere è ammissibile solo se emergono esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza".
- L'eccezionale rilevanza richiede elementi certi, specifici e attuali tratti dagli "indici rivelatori" di cui all'art. 274 c.p.p. (modalità del fatto, ruolo dell'imputato, precedenti, comportamento durante misure alternative, ecc.).
- La gravità del reato (es. art. 416-bis) costituisce un elemento importante ma, da sola, non sempre basta: deve integrarsi con elementi concreti che rendano altamente probabile la reiterazione del reato se la misura meno afflittiva fosse concessa.
- Precedenti penali per reati della stessa specie, ruoli di rilievo nell'associazione, misure di prevenzione e condanne per violazioni di misure restrittive aumentano significativamente la probabilità che il mantenimento della custodia sia ritenuto necessario anche per ultrasettantenni.
- Quando concorrono la presunzione di maggiore pericolosità (art. 275, comma 3) e la presunzione di minore pericolosità per età (art. 275, comma 4), il giudice deve bilanciare le due presunzioni e motivare in concreto perché le esigenze cautelari eccedono la tutela che le misure meno afflittive potrebbero assicurare.
- In sede di impugnazione in Cassazione è difficile ottenere annullamenti per mera valutazione della gravità: occorre dimostrare la mancanza di elementi specifici o vizi di motivazione sostanziali nella valutazione degli indici di pericolosità.
- Il comportamento processuale e di osservanza delle misure preventive/incarcerative (es. violazioni precedenti) ha forte rilievo nella valutazione della pericolosità concreta e può ribaltare la presunzione di minor pericolosità connessa all'età.
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