Cassazione Penale, Sentenza n. 12541/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra due sentenze (numero 1: truffa e bancarotta patrimoniale relative al fallimento della Endeavour Development s.r.l.; numero 2: ricettazione di carte d'identità). Il ricorrente sosteneva che la ricettazione di documenti falsi fosse funzionale e preparatoria alle truffe successive e che tale collegamento indicasse un medesimo disegno criminoso, deducendo violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) e la non corretta applicazione dell'art. 81 c.p. in materia di reato continuato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il vizio dedotto, affermando che per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova di un "disegno criminoso" preordinato e comune alle condotte, accertato nel momento ideativo e non solo dall'analogia delle azioni. Il Tribunale ha valutato che mancavano indici univoci di preordinazione: distanza temporale significativa (circa tre anni tra la ricettazione e la prima truffa), assenza di identità tra i documenti sequestrati nel 2014 e quelli poi utilizzati nelle truffe, e assenza di elementi che dimostrassero che la ricettazione fosse programmata in funzione delle successive truffe. La Corte ha altresì richiamato il limite del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede un medesimo "disegno criminoso" originario e preesistente all'azione: non basta la ripetizione della stessa fattispecie, serve una preordinazione di fondo e indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità). La valutazione deve riferirsi al momento ideativo.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Limiti del sindacato in sede di legittimità: la Cassazione verifica la corretta esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito negli accertamenti fattuali.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso (procedura esecutiva), ma la decisione impugnata è stata valutata nei limiti di legge e non censurata in relazione a violazioni della norma procedurale richiamata.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario provare un "disegno criminoso" antecedente e unitario: non è sufficiente la somiglianza o la connessione materiale tra reati.
- Indicatori utili a dimostrare la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, identità o stretta correlazione delle modalità operative, sistematicità e programmazione preventiva almeno nelle linee essenziali.
- Una notevole distanza temporale tra episodi criminosi e l'assenza di elementi che dimostrino la programmazione preventiva possono essere indizi negativi per la continuazione; la valutazione temporale ha rilevanza fattuale significativa.
- La semplice funzione preparatoria di atti (es. ricettazione di documenti) non automaticamente integra con i reati successivi un medesimo disegno criminoso: occorre dimostrare che quegli atti furono realizzati con la specifica previsione e finalizzazione alle condotte successive.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: per vincere un reclamo occorre indicare vizi di motivazione specifici, manifesta illogicità o errori di diritto; una diversa valutazione dei fatti proposta dal ricorrente non è sufficiente.
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