Cassazione Civile, Ordinanza n. 03670/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso bonario di pagamento con cui l'INPS richiedeva contributi e sanzioni civili per l'anno 2009, a seguito dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di un'avvocata, ritenendo che nel 2009 ella avesse percepito redditi professionali superiori alla soglia di 5.000 euro. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione, reputando legittima l'iscrizione e non prescritta la pretesa, facendo decorrere il termine quinquennale dal 6.7.2010. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, per avere l'INPS annullato l'avviso bonario in esecuzione della decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 2935 c.c., 16 d.P.R. n. 435/2001 e d.P.C.m. 10.6.2010, sostenendo che la decorrenza della prescrizione dal 6.7.2010 non le fosse applicabile, essendo soggetta al regime fiscale dei minimi; 3) omessa pronuncia sulla domanda relativa all'illegittimità o sproporzione delle sanzioni civili. Con memoria, inoltre, deduceva che sulla medesima pretesa contributiva era intervenuto giudicato esterno di prescrizione, risultante da una successiva sentenza del Tribunale di Cosenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti e sul medesimo credito per contributi e sanzioni 2009, ma nell'ambito di una diversa opposizione contro avviso di addebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sulla base del giudicato esterno intervenuto nel frattempo sulla medesima pretesa contributiva dell'INPS. Ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Cosenza, che aveva dichiarato prescritto il diritto di credito per contributi e sanzioni civili relativi all'anno 2009, producesse effetti sostanziali ex art. 2909 c.c. anche in questo giudizio, poiché tra le stesse parti e riguardante la medesima pretesa. Per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, affermando che l'azione non poteva essere proseguita. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato come parametro per stabilire la decorrenza della prescrizione del credito contributivo; la ricorrente ne lamentava la violazione in relazione alla data iniziale del termine
art. 16 d.P.R. n. 435/2001
richiamato dalla ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione e l'applicabilità della proroga prevista per i versamenti
d.P.C.m. 10.6.2010
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte d'appello come fonte della proroga del termine da cui far decorrere la prescrizione
art. 2909 c.c.
la Corte ne afferma l'efficacia sostanziale del giudicato esterno formatosi su una decisione che ha dichiarato prescritta la medesima pretesa contributiva tra le stesse parti
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una decisione che accerta l'estinzione del diritto per prescrizione su una medesima pretesa tra le stesse parti preclude la prosecuzione di un diverso giudizio avente ad oggetto il medesimo credito, anche se introdotto con un diverso atto o in una diversa fase procedimentale.
- Quando sopravviene un giudicato esterno incompatibile con la domanda proposta, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio perché la causa non poteva essere ulteriormente coltivata.
- Ai fini dell'efficacia del giudicato esterno rileva l'identità sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, non la sola diversità formale dell'atto impugnato o del tipo di opposizione proposto.
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