Sentenza n. 13034/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente mantenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all’istanza del 20 febbraio 2026 concernente la fruizione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari riferito all'anno 2022, previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla definizione dell’istanza relativa alla fruizione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari riferito all’anno 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente mantenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all’istanza del 20 febbraio 2026, concernente la fruizione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari previsto dall’art. 57-bis del d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha adottato la nota del 3 giugno 2026, con la quale ha definito la posizione della società, comunicando all’Agenzia delle Entrate la possibilità di consentire la fruizione del credito relativo al 2022 e chiedendo di abilitare la società al beneficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’amministrazione, nelle more del giudizio, aveva definito la posizione della società e adottato gli atti necessari a consentire la fruizione del credito d’imposta. Il difetto di interesse era stato riconosciuto anche dalla difesa della ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato che le somme eventualmente spettanti erano state assoggettate a pignoramento presso terzi del 3 febbraio 2023 e che l’estinzione della procedura esecutiva era stata comunicata soltanto il 18 maggio 2026. In ragione della particolarità della controversia e delle origini del ritardo dell’amministrazione, le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 57-bis d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96
Disciplina il credito d’imposta per investimenti pubblicitari cui si riferiva l’istanza della società ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando, per sopravvenuto difetto di interesse, non sussiste più utilità nella decisione giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione nelle more del processo di un atto amministrativo che definisca la posizione dell’istante e renda possibile il conseguimento del bene della vita determina il sopravvenuto difetto di interesse e comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenti peculiarità concrete e il ritardo dell’amministrazione risulti collegato a circostanze oggettive, quali l’esistenza di un vincolo derivante da pignoramento presso terzi e la successiva comunicazione dell’estinzione della procedura esecutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →