Cassazione Penale, Sentenza n. 18344/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto è stata resa una rinuncia rituale all'impugnazione. A seguito dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura indicata dal dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'Appello di Bologna. Con dichiarazione del 22/04/2026 la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p., determinando la caduta dell'oggetto dell'impugnazione per rinuncia formale.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
Regola la rinuncia all'impugnazione: la dichiarazione di rinuncia resa dal ricorrente comporta l'abbandono dell'impugnazione stessa; qui la rinuncia formale ha fatto venir meno il motivo del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando risulti una rinuncia all'impugnazione. La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso in seguito alla rinuncia del 22/04/2026.
Massime di principio
- La rinuncia formale e rituale all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) produce l'effetto automatico di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
- Quando l'impugnante rinuncia all'appello/cassazione, il giudizio sull'impugnazione non entra nel merito: la procedura si chiude per inammissibilità e non si pronuncia sulla fondatezza delle censure.
- La parte che rinuncia all'impugnazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende; il giudice quantifica tali somme nel dispositivo.
- Prima di dichiarare rinuncia, è opportuno verificare conseguenze processuali e alternative: la rinuncia estingue l'impugnazione e può precludere rimedi successivi rispetto allo stesso oggetto.
- La rinuncia deve essere chiara e conforme ai requisiti formali previsti; una dichiarazione incompleta o irregolare potrebbe non produrre l'effetto di inammissibilità se non considerata rituale.
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