Cassazione Penale, Ordinanza n. 15626/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla continuazione, introdotta con motivi aggiunti in appello, era inammissibile già nel giudizio di merito per difetto di connessione funzionale con i motivi originari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per vari tentativi di furto. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., questione che era stata prospettata in appello con motivi aggiunti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché tale censura era già inammissibile in secondo grado: i motivi nuovi erano privi di connessione con quelli originari, centrati invece sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e sull'entità della pena.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La richiesta riguardava il riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte non entra nel merito della continuazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
art. 591, comma 4, c.p.p.
I motivi nuovi di appello sono inammissibili quando non presentano connessione funzionale con i motivi originari dell'impugnazione principale.
art. 131-bis c.p.
Costituiva uno dei temi dei motivi originari di appello, richiamato solo per evidenziare la mancanza di connessione con la successiva doglianza sulla continuazione.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; non inserito.
Massime di principio
- I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai capi e ai punti della decisione già investiti dall'impugnazione principale e devono mantenere una connessione funzionale con i motivi originari; in difetto, sono inammissibili.
- La doglianza proposta per la prima volta in appello mediante motivi aggiunti non può essere validamente devoluta alla cassazione se era già inammissibile nel grado precedente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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