Cassazione Civile, Ordinanza n. 12586/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite origina dal tentativo di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di un lodo arbitrale straniero pronunciato a Helsinki in una controversia su un contratto di licenza e distribuzione di prodotti farmaceutici. Il lodo aveva accertato l’inadempimento della società distributrice, dichiarato risolto il contratto e imposto una serie di obblighi restitutori e di cessazione dell’uso di dossier, know-how, documentazione e autorizzazioni collegate ai prodotti. La società destinataria del lodo si era opposta ex art. 840 c.p.c., sostenendo che il lodo fosse contrario all’ordine pubblico perché avrebbe imposto adempimenti rientranti nelle competenze esclusive di un’autorità pubblica sanitaria, avrebbe statuito oltre i limiti della convenzione arbitrale e avrebbe violato il diritto di difesa per il mancato ingresso di documenti ritenuti decisivi. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione. Con unico motivo di ricorso per cassazione la società opponente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 840, comma 5, n. 2, c.p.c., assumendo che il dispositivo del lodo contenesse statuizioni incompatibili con principi di ordine pubblico, oltre a censure sul superamento dei limiti del compromesso e sulla lesione del contraddittorio per il rigetto di richieste istruttorie e la mancata considerazione di presunte falsificazioni documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, ai fini del rifiuto del riconoscimento del lodo straniero per contrarietà all’ordine pubblico, occorre una violazione manifesta e grave di principi fondamentali dell’ordinamento, da verificarsi con riferimento alla sola parte dispositiva del lodo, senza trasformare il controllo in un riesame nel merito. Nel caso concreto, il lodo non imponeva obblighi ad AIFA o ad altro ente pubblico, ma solo alla parte privata tenuta ad attivarsi per l’esecuzione degli effetti restitutori della decisione; inoltre, le doglianze sul presunto superamento del perimetro arbitrale e sulla mancata ammissione di documenti richiedevano un sindacato sul merito e sulla correttezza giuridica della decisione arbitrale, precluso in sede di controllo ex art. 840 c.p.c. È stato quindi confermato il riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero in Italia, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 840 c.p.c.
comma quinto, n. 2; comma 3; art. 840, comma quinto, n. 2
Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero vanno rifiutati solo se il lodo contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico; il controllo non può sconfinare nel riesame del merito.
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere che la dedotta eccedenza del lodo rispetto ai limiti oggettivi della convenzione compromissoria integrasse una nullità rilevante nel caso concreto.
art. 5, comma 2, lett. b), Convenzione di New York del 10 giugno 1958
La contrarietà all’ordine pubblico va intesa in senso restrittivo, come violazione manifesta e grave di principi fondamentali dell’ordinamento.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento ed esecuzione di un lodo straniero, la nozione di ordine pubblico ha natura restrittiva e coincide con la lesione manifesta e grave dei principi fondamentali dell’ordinamento interno; non basta una mera erroneità giuridica della decisione arbitrale.
- Il controllo del giudice italiano sul lodo straniero va compiuto con riguardo alla sola parte dispositiva, eventualmente letta alla luce della motivazione solo per chiarirne la portata precettiva, ma senza un riesame della correttezza della motivazione o del merito della controversia.
- Non integra contrarietà all’ordine pubblico il fatto che il lodo imponga alla parte privata di attivarsi per ottenere o trasferire effetti amministrativi, quando non venga imposto alcun obbligo diretto all’autorità pubblica e non sia allegato un concreto pregiudizio per interessi generali sensibili.
- Le censure con cui si deduce che il lodo abbia travalicato il perimetro della clausola compromissoria o abbia male valutato prove e richieste istruttorie attengono al merito della decisione arbitrale e non possono essere fatte valere come violazione dell’ordine pubblico in sede di riconoscimento del lodo straniero.
- La dedotta violazione del diritto di difesa o del contraddittorio deve essere specificamente allegata e può rilevare solo nei limiti consentiti dal sindacato sul lodo; non può essere utilizzata per ottenere un controllo pieno sulla correttezza dell’istruzione arbitrale.
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