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Sentenza

Sentenza n. 10386/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 8168/2023, pubblicata in data 25.09.2023, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 21825/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202515111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della Carta docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8168/2023, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull’inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo ritualmente notificato il ricorso e definitivamente consolidato il titolo giudiziale, nonché sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva eseguito la sentenza né aveva contestato l’inadempimento o fornito giustificazioni. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione è tenuta a dare piena e puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento, residuando eventualmente una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una possibile successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa risultante dal numero di controversie analoghe. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Attribuisce la competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza al giudice amministrativo individuato dalla norma; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri conformativi ed esecutivi del giudice e la possibilità di nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente di verificare l’inottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della funzione del giudizio di ottemperanza di assicurare l’attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata la definitività del titolo giudiziale e decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la mancata esecuzione dell’obbligo riconosciuto dal giudicato integra inottemperanza, salvo che l’amministrazione dimostri l’avvenuto adempimento o fornisca una giustificazione giuridicamente rilevante.
  • L’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o esigenze finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico e tangibile riconosciuto dal provvedimento giudiziale, mediante la verifica della puntuale attuazione del giudicato e l’adozione degli ordini necessari a renderlo effettivo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e, se previsto, a una richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente quando il giudice assegna un nuovo termine per l’adempimento: la relativa condanna può essere riservata a un successivo momento qualora l’inottemperanza persista oltre il termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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