Cassazione Civile, Ordinanza n. 17466/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce da una domanda di usucapione avente ad oggetto un appartamento sito in Noicàttaro, già di proprietà della madre di una delle attrici. Gli attori sostenevano di averne avuto il possesso in modo continuo e pacifico fin dalle nozze del 1968, di aver poi acquistato nel 1987 l'immobile antistante, di averli resi comunicanti e di aver eseguito lavori di ristrutturazione, facendo leva anche su un mutuo bancario garantito da ipoteca dei genitori e sulla mancata reazione dei proprietari originari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e accolto la riconvenzionale di ingiustificato arricchimento con ordine di rilascio e condanna al pagamento di un'indennità per il mancato godimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l'usucapione e qualificando la disponibilità del bene come detenzione, non possesso uti dominus. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale affrontato un tema di pregiudizialità non devoluto con l'appello; 2) violazione di norme sulle prove e sul possesso, nonché vizi motivazionali, per avere il giudice di merito trascurato o travisato elementi istruttori decisivi e mal applicato gli artt. 1140 e 1141 c.c.; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 1144, 1141 e 2697 c.c., sostenendo che il rapporto familiare e l'inerzia dei proprietari non bastassero a fondare una mera tolleranza e che l'accorpamento dei due appartamenti fosse incompatibile con la detenzione nomine alieno. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse concreto, il secondo inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e si scontrava con i limiti del vizio motivazionale e della doppia conforme, e il terzo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, che non si fondava solo sul rapporto di parentela ma anche sulla concessione originaria del bene con obbligo di restituzione a richiesta e su ulteriori elementi valutati dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese nei confronti della parte resistente rimasta nel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di ammissibilità: il primo perché privo di un interesse concreto e pratico; il secondo perché diretto a ottenere una rivalutazione delle prove e comunque non deducibile nei termini prospettati in sede di legittimità, anche per la presenza di doppia conforme; il terzo perché non confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e perché confondeva falsa applicazione di legge e ricostruzione del fatto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti limitatamente alla posizione di una sola controricorrente, mentre non sono state liquidate quelle dell'altra per rinuncia al controricorso.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la censura di ultrapetizione non incide concretamente sulla decisione impugnata o non coglie la reale portata del devolutum.
art. 100 c.p.c.
L'interesse all'impugnazione deve consistere in un'utilità concreta derivante dall'accoglimento del gravame, non in un mero interesse astratto alla correttezza della decisione.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o su una vera ricognizione errata del contenuto oggettivo della prova, non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di diversa ponderazione delle prove libere, riservata al giudice di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio è denunciabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per semplice insufficienza della motivazione.
art. 2697 c.c.
La violazione ricorre solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l'esito della valutazione delle prove.
art. 1140 c.c.
La qualificazione del rapporto di fatto come possesso o detenzione è questione di ricostruzione fattuale rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.
art. 1141 c.c.
La censura di falsa applicazione è inammissibile quando investe in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e non l'esatta portata della norma.
art. 1144 c.c.
La tolleranza può essere valorizzata dal giudice di merito sulla base degli elementi di fatto acquisiti; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È ammissibile solo per errori processuali o anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per contestare la valutazione delle prove.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il controllo di legittimità è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali estreme.
art. 360-bis c.p.c.
Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il filtro di ammissibilità per manifesta inconsistenza dei motivi.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
La dichiarazione di inammissibilità può avere riflessi anche sulle impugnazioni incidentali secondo la disciplina del ricorso incidentale tardivo.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma ha inciso sul parametro del vizio di motivazione e sulla disciplina del filtro in cassazione.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, rendendo applicabile la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ai giudizi interessati.
art. 12 preleggi
L'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. deve avvenire secondo i canoni ermeneutici generali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta tra prove attendibili, la loro comparazione e la ricostruzione del fatto restano riservate al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte, mancato rispetto delle prove legali o vera e propria ricognizione erronea del contenuto oggettivo della prova; non basta contestare che il giudice abbia creduto di più ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato al minimo costituzionale e non copre la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se le censure si indirizzano contro un argomento secondario o non decisivo, il motivo è inammissibile per difetto di specificità o perché non coglie la decisione.
- La falsa applicazione di legge non coincide con l'erronea ricostruzione del fatto: quando la critica riguarda l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la qualificazione concreta del rapporto di fatto, il sindacato di legittimità è normalmente precluso.
- L'interesse all'impugnazione richiede un'utilità concreta e attuale dall'eventuale accoglimento del ricorso; non è sufficiente un interesse astratto alla correzione teorica dell'errore giuridico.
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