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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41934/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Fallimento ha chiesto la revoca del sequestro di cinque unità immobiliari che, secondo il curatore, erano di proprietà della società fallita in forza di una sentenza civile ormai definitiva che aveva dichiarato la nullità per simulazione delle vendite con effetto ex tunc. Il Tribunale di Chieti aveva qualificato l'istanza come incidente di esecuzione e l'aveva dichiarata inammissibile, ritenendo che il Fallimento non fosse stato chiamato all'udienza camerale e che la tutela potesse svolgersi secondo gli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. Il Fallimento ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo: (i) errata qualificazione dell'atto come incidente di esecuzione anziché come appello ex art. 27 d.lgs. n. 159/2011; (ii) violazione di norme sostanziali e processuali per avere il giudice attribuito alla posizione del terzo natura obbligatoria e non reale, senza considerare la trascrizione, e non aver recepito gli effetti della sentenza civile che aveva restituito la proprietà alla venditrice; (iii) illegittima estensione della confisca a beni appartenenti a soggetto già fallito, con conseguente esclusione della possibilità di sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Chieti. Ha ritenuto che la qualificazione della domanda come incidente di esecuzione fosse errata perché il rimedio dell'incidente è inidoneo prima della conclusione del procedimento di prevenzione e non è applicabile quando il terzo non era stato chiamato a partecipare. Applicando il principio del favor impugnationis ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la Corte ha verificato l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontas impugnationis e ha qualificato l'istanza come appello ex art. 27 d.lgs. n. 159/2011, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente. In sostanza il ricorso del Fallimento è stato ritenuto fondato sul profilo procedurale e la domanda dovrà essere esaminata come appello davanti alla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Riferimento alla normativa sulle misure di prevenzione: art. 23, comma 2 (udienza camerale dopo sequestro); art. 27 (impugnazione dei provvedimenti di prevenzione) e art. 55, comma 3 (obbligo di provocare l'intervento di chi ha trascritto una domanda giudiziale). La Corte ha ritenuto che la corretta via impugnatoria fosse l'appello ex art. 27 e che la trascrizione di una domanda giudiziale potesse incidere sull'obbligo di chiamata se la comunicazione del sequestro fosse stata effettuata.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che fissa termini per impugnare; la Corte ha osservato che il termine perentorio dell'art. 10, comma 2, presuppone la comunicazione del sequestro, che nel caso non risulta effettuata al ricorrente, per cui il termine non risultava applicabile.

  • art. 52 e ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norme relative alla tutela del terzo e alle possibilità di revoca/riconoscimento previo accertamento della buona fede. Il Tribunale aveva richiamato queste norme come modalità di tutela della posizione del terzo, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la questione procedurale della corretta qualificazione dell'atto impugnatorio.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio del favor impugnationis: il giudice che riceve un atto di gravame formalmente errato deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la 'voluntas impugnationis' e, se del caso, ricondurre l'atto al corretto rimedio e trasmetterlo al giudice competente. La Corte ha applicato tale norma per rqualificare l'atto in appello e disporre la trasmissione alla Corte d'appello.

Massime di principio

  • Se un terzo che non è stato chiamato nella fase cognitiva di un procedimento di prevenzione sostiene di avere un diritto reale su beni sottoposti a sequestro, la modalità corretta per ottenere la revoca dei provvedimenti ablatori è, di regola, l'appello ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 159/2011 e non l'incidente di esecuzione.
  • Il giudice che riceve un'impugnazione presentata con il mezzo processuale sbagliato deve verificare l'impugnabilità dell'atto e la volontas impugnationis e, conformemente all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., rqualificare l'atto e trasmetterlo al giudice competente invece di dichiararne immediatamente l'inammissibilità.
  • Il termine per impugnare previsto dalla normativa sulle misure di prevenzione può non essere applicabile se la comunicazione del sequestro non è stata effettivamente notificata al terzo che intende impugnare: in tal caso il termine perentorio non opera.
  • L'esistenza di una sentenza civile definitiva che riconosce la titolarità dei beni (con effetti ex tunc) e la trascrizione della relativa domanda possono essere elementi rilevanti per la discussione sostanziale sulla titolarità, ma la loro valutazione sostanziale deve avvenire nel corretto grado di giudizio (es.: Corte d'appello) e non può essere elusa con un'errata esclusione per vizi procedurali.
  • La presenza di una procedura fallimentare e l'intervento del curatore attribuiscono legittimazione a quest'ultimo a far valere diritti reali sulla massa attiva; eventuali profili concernenti l'interferenza fra misure di prevenzione e vicende concorsuali richiedono valutazione nel merito dal giudice competente, non una esclusione automatica per motivi di qualificazione procedurale.

Testo integrale

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