Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 775/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 202/25 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/18, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 2.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo. La ricorrente ha dedotto il mancato spontaneo adempimento dell'Amministrazione e ha domandato l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né provare l'avvenuto adempimento o una valida giustificazione dell'inadempimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il TAR ha rilevato che, provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spettava all'Amministrazione provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, in particolare l'eventuale adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per procedere al pagamento e compiere gli atti necessari. Il commissario, appartenendo allo stesso Ministero, non ha diritto a compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e consente, nel caso esaminato, di agire sulla base della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Una volta che il creditore abbia provato il titolo esecutivo e il mancato adempimento, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere in ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione debitrice è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, unitamente alla mancata esecuzione e al decorso del termine legalmente previsto, è sufficiente a fondare la domanda di esecuzione del giudicato.
  • Quando il creditore prova il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione debitrice provare l'adempimento oppure i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, secondo l'art. 2697 c.c.; la mera costituzione in giudizio non assolve tale onere.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare dopo la scadenza infruttuosa del termine.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle originariamente previste dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.