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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14584/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro relativa a somme sequestrate. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 545 c.p.c. (richiamato dall'art. 104 disp. att. c.p.p.) chiedendo la restituzione delle somme in quanto costituenti emolumenti da lavoro/pensione soggetti ai limiti di impignorabilità (in particolare la pignorabilità solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale) e denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione del tribunale, non avendo il giudice valutato documenti probatori (es. documentazione dello stipendio) e avendo assunto, contrariamente alle prove, che il reddito di cittadinanza fosse liberamente disponibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al tribunale di Monza per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (necessità di lettura costituzionalmente orientata), ha escluso che la "confusione" delle somme sul conto corrente possa impedire l'operatività dei limiti introdotti dal comma ottavo dell'art. 545 c.p.c. (introdotto dalla legge di conversione n.132/2015) e ha posto l'onere probatorio sulla causale dei versamenti (occorre dimostrare che si tratta di emolumenti). Ha inoltre censurato il tribunale per non aver considerato i documenti prodotti e per aver fatto osservazioni non coerenti con la irrilevanza della confusione contabile; di conseguenza il provvedimento è cassato e il caso rinviato per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 545 cod. proc. civ.

    comma ottavo introdotto dalla legge 6 agosto 2015, n.132 (conversione d.l. 27 giugno 2015, n.83)

    Si applicano limiti di impignorabilità alle somme costituenti emolumenti retributivi o pensionistici, anche se accreditate su conto corrente; la norma distingue l'entità delle limitazioni in relazione al momento dell'accredito e tutela un minimo vitale

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'esecuzione del sequestro preventivo e rinvia alle forme del codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o il terzo, rendendo applicabili i limiti civili ove compatibili

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo che non richiama espressamente i "limiti" del pignoramento, ma va letta alla luce dell'art. 104 disp. att. c.p.p. e dei principi costituzionali

  • art. 316 cod. proc. pen.

    comma 1 (richiamato per differenze con il sequestro conservativo)

    In tema di sequestro conservativo il richiamo ai limiti del pignoramento è espresso; la Corte usa il confronto per spiegare perché anche il sequestro preventivo per equivalente deve rispettare limiti analoghi

  • art. 1782 cod. civ.

    Riferimento alla disciplina del deposito irregolare e alla teoria della "confusione" delle somme sul conto corrente; la Corte indica che tale principio è stato superato fornendo tutela specifica per emolumenti e pensioni

  • art. 2740 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore; richiamato per contrastare l'assunto precedente di totale pignorabilità delle somme accreditate

  • legge 6 agosto 2015, n.132 (conversione d.l. 27/6/2015, n.83)

    Ha introdotto il comma ottavo all'art. 545 c.p.c., prevedendo specifiche tutele per le somme accreditate a titolo retributivo o pensionistico e superando la preesistente estensione della confusione

Massime di principio

  • I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche nell'esecuzione conseguente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il giudice deve valutare tali limiti e non può sottrarsi a questa verifica.
  • Dalla legge n.132/2015 (comma ottavo art. 545 c.p.c.) deriva che le somme accreditate sul conto corrente a titolo di stipendio o pensione conservano una protezione parziale dall'esecuzione, superando in parte il precedente principio della "confusione".
  • La qualificazione della natura dei versamenti (causale: stipendio, pensione, indennità) è determinante e grava sulla prova: il debitore o chi chiede il dissequestro deve produrre documentazione idonea a dimostrare l'origine retributiva o pensionistica delle somme.
  • Solo le somme eccedenti i limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. (es. oltre il triplo dell'assegno sociale, secondo i casi previsti dalla norma) sono pienamente disponibili e quindi aggredibili; le somme fino ai limiti devono essere restituite o sottratte all'esecuzione.
  • In presenza di contestazioni su redditi di cittadinanza o altre prestazioni assistenziali, non è sufficiente un'affermazione generica sulla disponibilità delle somme: il giudice deve verificare documentalmente la natura del credito e l'applicabilità delle tutele normative.
  • La mancanza o la contraddittorietà della motivazione sul punto costituisce vizio rilevante e può determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.

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