Regolamento (UE) 2023/1557
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1557 della Commissione del 26 luglio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1557 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi per l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina. L’intervento si basa sul controllo regolare dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. La misura è entrata in vigore il giorno della pubblicazione, al fine di assicurare un’applicazione immediata.
Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare un prezzo rappresentativo nel settore del pollame e la relativa cauzione ai fini dei dazi addizionali all’importazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, limitatamente all’aggiornamento dei prezzi rappresentativi utilizzati per il regime dei dazi addizionali all’importazione. La modifica riguarda in concreto un prodotto identificato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, con riferimento alla sua origine (Brasile, codice BR). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1557 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo ai dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. La modifica deriva dal controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni valori in funzione dell’evoluzione dei prezzi secondo l’origine.
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La Commissione richiama l’esigenza di garantire che l’aggiornamento abbia efficacia immediata, motivo per cui l’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Ambito oggettivo della modifica
L’intervento non riscrive il regime generale, ma sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo aggiornato. In tal modo viene ricalibrato il parametro utilizzato per l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel comparto interessato.
Prodotto e valori aggiornati
L’allegato riporta un’unica voce aggiornata:
- codice NC 0207 14 10;
- descrizione: pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati;
- prezzo rappresentativo: 292,6 EUR/100 kg;
- cauzione di cui all’articolo 3: 2 EUR/100 kg;
- origine: BR, cioè Brasile, secondo la nomenclatura richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1557. La modifica incide sui prezzi rappresentativi impiegati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per i prodotti interessati.
Dati di mercato e variazioni secondo l’origine
I considerando chiariscono che il controllo regolare dei dati alla base della determinazione dei prezzi rappresentativi ha evidenziato la necessità di modifiche per talune importazioni, tenendo conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine dei prodotti.
Prodotto interessato e valori aggiornati
Nell’allegato è indicato il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati. Il prezzo rappresentativo è fissato a 292,6 EUR/100 kg e la cauzione di cui all’articolo 3 è pari a 2 EUR/100 kg; l’origine indicata è BR (Brasile).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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