Regolamento (UE) 2023/1547
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1547 della Commissione del 26 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gower Salt Marsh Lamb» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra come DOP il nome "Gower Salt Marsh Lamb" dopo la conclusione della procedura di opposizione avviata dalla Francia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni relative alla descrizione del prodotto e al legame con l’area geografica, anche alla luce delle modifiche apportate al disciplinare e al documento unico durante le consultazioni. Il testo conferma che il prodotto può essere commercializzato fresco o congelato, e che il congelamento, se utilizzato, implica la vendita del prodotto congelato. In allegato è pubblicato il documento unico consolidato con la delimitazione della zona e le caratteristiche essenziali del prodotto.
Iscrizione nel registro DOP del nome "Gower Salt Marsh Lamb" come denominazione di origine protetta.
Ambito di applicazione
Si applica al prodotto agricolo/alimentare "Gower Salt Marsh Lamb", classificato come carne fresca (e frattaglie) di classe 1.1 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione riguarda il Regno Unito, con zona geografica delimitata nella penisola di Gower, nel Galles meridionale, e in particolare le paludi salmastre della costa settentrionale della penisola. Il regolamento produce effetti nell’ordinamento UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il documento unico consolidato è pubblicato in allegato. Non emergono esclusioni generali, ma il disciplinare delimita in modo rigoroso origine, allevamento e macellazione nella zona indicata.
"Gower Salt Marsh Lamb" (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1547 della Commissione iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette il nome "Gower Salt Marsh Lamb". Il provvedimento chiude la procedura avviata su domanda del Regno Unito nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, con opposizione della Francia e successivi negoziati tra le parti. La Commissione, valutate le osservazioni e le modifiche apportate al disciplinare, conclude che le condizioni per la registrazione risultano soddisfatte.
Procedura di registrazione e opposizione
La domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Francia ha presentato una notifica di opposizione l’8 marzo 2022 e, successivamente, una dichiarazione di opposizione motivata il 6 maggio 2022; la Commissione l’ha ritenuta ricevibile e ha invitato Regno Unito e Francia ad avviare consultazioni ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3.
Su richiesta del Regno Unito, il termine per le consultazioni è stato prorogato di un mese il 28 settembre 2022. Le consultazioni si sono concluse senza accordo, imponendo alla Commissione di decidere sulla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell’esito delle consultazioni stesse.
Obiezione sul congelamento delle carni
La Francia aveva contestato che la domanda non specificasse se il congelamento delle carni fosse autorizzato, richiamando l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’obiezione era collegata anche al rischio, prospettato dall’opponente, di alterare il mercato di due DOP francesi di carni da pascolo salmastro, disponibili solo in un determinato periodo dell’anno.
La Commissione ha ritenuto che il congelamento non costituisca un metodo di ottenimento del prodotto e che la norma citata non imponga di disciplinare in modo espresso la possibilità di congelare le carni né il periodo di commercializzazione del prodotto congelato. Spetta al richiedente includere o meno regole di questo tipo; nel caso di specie, a seguito dell’opposizione, il richiedente ha scelto di precisare nel disciplinare e nel documento unico che il prodotto può essere congelato, ma che le carni congelate devono essere vendute congelate. La Commissione ha quindi considerato soddisfatta la condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e).
Legame con la zona geografica e contenuto del documento unico
La Francia aveva inoltre sostenuto che il documento unico dovesse contenere ulteriori parti del disciplinare, in particolare la definizione dettagliata di "palude salmastra" e i requisiti specifici, richiamando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha respinto tale impostazione, affermando che il documento unico descrive in modo corretto ed esauriente il legame tra prodotto e ambiente geografico.
Secondo la Commissione, le caratteristiche e la qualità del prodotto dipendono da due elementi centrali: l’alimentazione naturale dell’agnello mediante il pascolo sulla vegetazione salmastra della costa settentrionale della penisola di Gower e la base di conoscenze e competenze dei produttori, sviluppata e mantenuta nel tempo. Il documento unico è considerato una sintesi del disciplinare di produzione, e gli elementi ulteriori richiesti dall’opponente non sono stati giudicati essenziali ai fini della comprensione del metodo di produzione. Inoltre, il richiedente ha inserito nel documento unico una mappa e coordinate GPS della zona coperta dalle paludi salmastre.
Modifiche non sostanziali e decisione finale
Durante le consultazioni sono stati modificati sia il documento unico sia il disciplinare di produzione. La Commissione ha ritenuto che tali modifiche non fossero sostanziali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, pertanto, non ha riaperto l’esame della domanda. Alla luce delle verifiche effettuate, ha concluso che le condizioni per la registrazione erano soddisfatte e ha disposto l’iscrizione del nome nel registro delle DOP e delle IGP.
Oggetto della DOP e caratteristiche del prodotto
Il documento unico, allegato al regolamento, qualifica il "Gower Salt Marsh Lamb" come agnello di prima scelta nato, allevato e macellato nella penisola di Gower, nel Galles meridionale. Il prodotto è stagionale e disponibile da giugno a fine dicembre. Non vi sono restrizioni in ordine alle razze ovine utilizzabili, anche se sono considerate più adatte razze rustiche, leggere e agili.
Alla macellazione l’agnello ha un’età compresa tra 4 e 10 mesi; ogni animale deve aver trascorso almeno 2 mesi, e almeno il 50 % della propria vita, pascolando nella palude salmastra, con un massimo di 8 mesi. La carcassa presenta un peso morto tra 16 e 23 kg ed è classificata EUROP con conformazione da U a O e ingrassamento da 2L a 3L, pur essendo la maggior parte degli animali in classe di conformazione R e ingrassamento 3L.
Alimentazione, produzione e commercializzazione
Il disciplinare prevede che tutti i foraggi da pascolo e conservati provengano dalla zona delimitata, così da coprire il 100 % dei mangimi, salvo acquisti eccezionali fino al 25 % annuo in sostanza secca. Il controllo avviene tramite i registri di pascolo e conservazione e la documentazione dei mangimi importati.
Tutte le fasi essenziali devono avvenire nella zona geografica delimitata: il prodotto deve essere nato, allevato e macellato nella zona stessa. Non sono previste regole specifiche di confezionamento o etichettatura nel documento unico.
Quanto alla commercializzazione, il prodotto può essere venduto in carcasse o in tagli. È preferibile la vendita e il consumo fresco, ma il congelamento è consentito; in tal caso, le carni devono essere vendute congelate.
Delimitazione della zona geografica
La zona geografica è la penisola di Gower, nel Galles meridionale, con perimetro definito dalle circoscrizioni elettorali indicate nel documento unico e rappresentate nelle mappe allegate. La zona comprende le paludi salmastre lungo la costa settentrionale della penisola, suddivise in tre aree principali: Llanrhidian e Landimore, Penclawdd e Crofty, e Cwm Ivy, con confini e coordinate GPS puntualmente indicati nel testo.
Legame causale tra ambiente e qualità del prodotto
Il legame con la zona è fondato sull’allevamento estensivo tradizionale e sull’alimentazione degli agnelli con la vegetazione alofita delle paludi salmastre. Il documento unico descrive la particolare combinazione di fattori climatici e pedologici che determina la vegetazione, la quale cresce su terreni naturalmente acidi e ben drenati, con forte componente sabbiosa. Tale ambiente favorisce il pascolo su ampie superfici aperte, contribuendo a una carcassa leggera, ben muscolata e con articolazioni ben definite.
L’alimentazione ricca di specie alofite e la crescita lenta determinano il profilo sensoriale del prodotto: sapore rotondo, dolce e delicato, con note fresche e aromatiche di erba leggermente salata. Il disciplinare richiama inoltre il ruolo delle competenze tradizionali degli allevatori nella gestione delle maree, nella scelta delle razze, nella pastorizia e nell’ottimizzazione del pascolo. Il documento sottolinea infine la continuità storica della pratica: gli agnelli pascolano su queste paludi fin dal Medioevo, e nel 2018 risultavano allevati circa 3.500 agnelli da 8 produttori.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 iscrive nel registro il nome "Gower Salt Marsh Lamb" come denominazione di origine protetta (DOP). Il prodotto è qualificato come classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Documento unico consolidato
L’articolo 2 dispone che il documento unico consolidato figura nell’allegato del regolamento. La Commissione precisa che la versione consolidata è pubblicata a fini puramente informativi.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Procedura di opposizione e consultazioni
La domanda di registrazione, presentata dal Regno Unito, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Francia ha presentato opposizione e dichiarazione motivata; la Commissione ha avviato consultazioni tra le parti ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, prorogate di un mese su richiesta del Regno Unito. Le consultazioni si sono concluse senza accordo.
Valutazione delle obiezioni sul congelamento
La Francia contestava l’assenza di una specifica disciplina sul congelamento delle carni, ritenendola necessaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha ritenuto che il congelamento non costituisca di per sé un metodo di ottenimento del prodotto e che tale norma non imponga di disciplinare il congelamento o il periodo di vendita del prodotto congelato. Il richiedente ha comunque precisato che il prodotto può essere congelato e che, una volta congelato, deve essere venduto congelato.
Valutazione del legame con la zona geografica
La Francia sosteneva che il documento unico non descrivesse adeguatamente il legame ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012, chiedendo di integrare ulteriori parti del disciplinare e la definizione di palude salmastra. La Commissione ha ritenuto invece che il documento unico descriva correttamente ed esaurientemente il legame tra prodotto e ambiente geografico, includendo le mappe e le coordinate GPS della zona.
Esito finale della procedura
Le modifiche apportate al documento unico e al disciplinare durante le consultazioni non sono state considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione non ha pertanto riaperto l’esame della domanda e ha concluso che le condizioni per la registrazione erano soddisfatte.
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