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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1546

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1546 della Commissione del 26 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l'Île de Beauté» (IGP) e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» (IGP)

Normativa europea32023R1546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra come indicazioni geografiche protette quattro denominazioni di salumi della Corsica/"Île de Beauté". La Commissione ha respinto le opposizioni presentate da Italia, Spagna e un’organizzazione internazionale, ritenendo sussistente il legame con il territorio, l’uso del nome nel commercio e l’assenza di omonimia o di pregiudizio per le DOP corse preesistenti. La registrazione produce effetti nell’intera Unione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE delle IGP di quattro salumi corsi: "Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté", "Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté", "Bulagna de l'Île de Beauté" e "Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté".

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti agricoli e alimentari rientranti nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti nei confronti degli operatori che immettono tali prodotti sul mercato nell’Unione e, più in generale, in tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto alla delimitazione ai soli quattro nomi registrati.

Registrazione di quattro IGP di salumi corsi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1546 della Commissione dispone la registrazione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di quattro nomi relativi a salumi prodotti in Corsica, commercializzati con il riferimento all’"Île de Beauté". L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura successiva alle opposizioni presentate da Italia, Spagna e da un’organizzazione internazionale con sede in Svizzera.

Contesto procedurale e opposizioni

La domanda francese di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. A seguito di tre notifiche di opposizione, la Commissione ha esaminato le dichiarazioni motivate, le ha ritenute ricevibili e ha invitato le parti a consultazioni, come previsto dall’articolo 51, paragrafo 3. Poiché le consultazioni non hanno portato a un accordo, la Commissione ha adottato la decisione di registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), tenendo conto degli esiti del confronto tra le parti.

Valutazione della conformità all’articolo 5 del regolamento 1151/2012

Gli opponenti avevano sostenuto che i prodotti non presentassero caratteristiche specifiche sufficientemente collegate all’area geografica, contestando quindi la sussistenza dei requisiti dell’articolo 5. La Commissione ha invece valorizzato i disciplinari di produzione, dai quali emergono qualità derivanti dalla combinazione tra saperi locali e origine geografica. Sono stati considerati rilevanti, in particolare, la salatura a secco della carne di maiale, la macinazione specifica, l’affumicatura con legno duro proveniente da latifoglie locali, l’uso di pepe nero e la ventilazione naturale per la stagionatura. Tali pratiche, descritte come patrimonio di competenze locali in Corsica, sono state ritenute strettamente connesse ai fattori naturali dell’isola, tra cui il clima e la copertura forestale, e idonee a spiegare le caratteristiche finali dei prodotti.

Uso del nome nel commercio

Un ulteriore motivo di opposizione riguardava l’asserita mancanza di prova dell’uso commerciale del nome "Île de Beauté" al momento della domanda, in riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha chiarito che la norma non richiede né presume una durata specifica dell’uso precedente del nome da proteggere. Ha inoltre richiamato l’uso consolidato delle denominazioni negli anni e varie iniziative di comunicazione e commercializzazione avviate dal 2015, concludendo che il requisito dell’uso nel commercio deve considerarsi soddisfatto.

Omonimia e coesistenza con le DOP corse esistenti

Gli opponenti avevano anche prospettato una violazione delle regole sull’omonimia di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in relazione alle DOP esistenti "Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu", "Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu" e "Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica". La Commissione ha respinto la censura, affermando che la disposizione riguarda gli omonimi, intesi come termini con stessa ortografia o pronuncia ma diverso significato e origine. Poiché "Île de Beauté" e "Corse/Corsica" sono scritti e pronunciati in modo diverso, e poiché anche le parti descrittive dei nomi dei prodotti sono differenti, i nomi richiesti non sono stati considerati né in tutto né in parte omonimi delle DOP già registrate.

Assenza di pregiudizio per le DOP preesistenti

È stata inoltre esaminata l’argomentazione secondo cui la registrazione delle nuove IGP comprometterebbe l’esistenza delle DOP corse ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha escluso un rischio concreto di effetto negativo, ritenendo che le denominazioni e i prodotti siano sufficientemente distinti e che il consumatore non sia indotto in errore. Pur riconoscendo che "Île de Beauté" è una perifrasi abituale per indicare la Corsica, la Commissione ha osservato che, sul piano lessicale, i termini "pancetta/panzetta", "saucisson sec/salciccia", "bulagna" e "figatelli/figatellu" designano tipi specifici di salumi diversi da "lonzo/lonzu", "jambon sec/prisuttu" e "coppa". Anche la presentazione visiva dei prodotti sul mercato è stata ritenuta elemento utile alla distinzione. Ne è derivata la conclusione che le IGP e le DOP possono coesistere senza pregiudizio reciproco.

Registrazione finale e classe del prodotto

In base alle considerazioni svolte, l’articolo 1 registra i quattro nomi come IGP e li colloca nella classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti a base di carne cotti, salati, affumicati ecc. La registrazione ha quindi valore pieno nell’ordinamento dell’Unione per i prodotti così designati.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione delle quattro IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro delle DOP e delle IGP i nomi "Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté", "Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté", "Bulagna de l'Île de Beauté" e "Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté".

Classificazione del prodotto

I nomi registrati identificano un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Esame delle opposizioni e motivazione della registrazione

La Commissione, a seguito di opposizioni ricevibili e di consultazioni senza accordo con la Francia, ha ritenuto soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ha escluso la non conformità all’articolo 5, confermando il legame tra qualità dei prodotti e origine geografica attraverso tecniche tradizionali locali; ha ritenuto soddisfatto l’articolo 7, paragrafo 1, perché il nome era usato nel commercio senza che sia richiesta una durata minima; ha escluso l’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 3, perché "Île de Beauté" e "Corse/Corsica" non sono omonimi; ha infine escluso effetti negativi sulle DOP corse esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Legame con il territorio e caratteristiche dei prodotti

I considerando evidenziano che i disciplinari valorizzano competenze locali e fattori naturali della Corsica, come clima e copertura forestale. Sono richiamati, tra gli elementi di produzione, la salatura a secco della carne di maiale, la macinazione particolare della carne, l’affumicatura con legno duro di latifoglie locali, l’uso di pepe nero e la ventilazione naturale per la stagionatura, elementi che incidono su affumicatura, sentore di pepe, note di stagionatura e consistenza finale.

Rapporto con le DOP corse preesistenti

La Commissione ha escluso che la registrazione comprometta le DOP "Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu", "Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu" e "Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica". Ha ritenuto che le denominazioni e i prodotti siano sufficientemente diversi, che il consumatore medio possa distinguerli e che la coesistenza sul mercato non induca in errore.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protettequalità dei prodotti agricoli e alimentarimarchi e tutela delle denominazionisalumi e prodotti a base di carne

Testo integrale

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