Sentenza n. 135/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione - del decreto prefettizio prot. n. 6472/6D/AREAI-Ordine e sicurezza Pubblica, fascicolo n. 2016000927 del 28 gennaio 2021, notificato il 29 gennaio 2021 nonché qualsiasi atto pregresso, connesso e conseguente all'indicato decreto prefettizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Chieti aveva respinto la sua istanza di revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, disposto in precedenza ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. a seguito del rinvenimento, lasciati incustoditi in un veicolo, di una cartucciera e di munizioni. Ha dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e sproporzione dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti, persistenza dei requisiti di affidabilità e buona condotta anche in considerazione dell’estinzione del reato contestato, nonché disparità di trattamento.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, la Prefettura ha adottato un ulteriore provvedimento del 6 febbraio 2024 con cui ha revocato il precedente divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Tale intervento amministrativo è stato ritenuto integralmente satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio sull’impugnazione del diniego di revoca. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Norma posta a fondamento del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi, la cui revoca era stata richiesta dal ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’attività successiva dell’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un successivo comportamento o provvedimento dell’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio sull’atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento integralmente satisfattivo non comporta necessariamente la soccombenza processuale dell’Amministrazione: le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto dell’evoluzione complessiva della vicenda.
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