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Sentenza

Sentenza del 13/09/2017 n. 21230 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003 e a due immobili classificati catastalmente in categoria D/7, utilizzati come spogliatoio del personale ferroviario e come posto di custodia, manutenzione e sorveglianza di un passaggio a livello. FSE sosteneva di non essere proprietaria degli immobili, ma di detenerli in semplice comodato o comunque in forza di un rapporto personale di godimento con la Regione Puglia, proprietaria dei beni. Pertanto, secondo la società, non avrebbe avuto la qualità di soggetto passivo ICI. In subordine, deduceva l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello. La questione centrale era stabilire se la disponibilità degli immobili derivasse da un diritto reale di godimento, che avrebbe reso FSE soggetto passivo, oppure da un rapporto meramente obbligatorio, come il comodato, irrilevante ai fini dell'ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che, ai fini ICI, il possesso rilevante non coincide con la mera disponibilità materiale del bene, ma richiede la proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento, salvo specifiche eccezioni di legge. Ha inoltre escluso l'esenzione prevista per gli immobili delle categorie catastali da E/1 a E/9, poiché gli immobili erano accatastati in categoria D/7 e non costituivano stazioni di trasporto. Tuttavia, la CTR non aveva adeguatamente accertato la natura giuridica del rapporto tra FSE e Regione Puglia. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare i contratti e la normativa applicabile per stabilire se FSE disponesse di un diritto reale, con conseguente assoggettamento all'ICI, oppure di un semplice diritto personale, con esclusione dell'imposta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1

    «presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati»

    Il presupposto dell'ICI è il possesso dell'immobile, ma tale possesso deve essere interpretato in collegamento con la disciplina del soggetto passivo prevista dall'art. 3 e non coincide con la mera disponibilità materiale del bene.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3

    «il proprietario di immobile... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie»

    Sono soggetti passivi ICI il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. La mera detenzione o disponibilità derivante da un diritto personale, come il comodato, non è normalmente sufficiente.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7

    Esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, comprese le stazioni per servizi di trasporto.

    L'esenzione dipende dalla classificazione catastale oggettiva dell'immobile. Gli immobili in categoria D/7 non possono beneficiare dell'esenzione prevista per le categorie E/1-E/9, anche se funzionali a un servizio pubblico di trasporto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    La ricorrente ha contestato l'errata applicazione delle norme ICI da parte del giudice d'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Insufficiente e contraddittoria motivazione.

    La Corte ha rilevato che la motivazione della CTR non chiariva adeguatamente la natura del rapporto giuridico tra FSE e Regione Puglia e, quindi, la sussistenza del presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, la soggettività passiva dipende normalmente dalla proprietà o dalla titolarità di un diritto reale di godimento, non dalla semplice disponibilità o utilizzazione dell'immobile.
  • Un concessionario, comodatario o altro detentore in forza di un rapporto personale non è automaticamente tenuto al pagamento dell'ICI: occorre verificare il contenuto concreto del titolo e accertare se attribuisca un diritto reale.
  • Gli oneri economici e gestionali posti a carico dell'utilizzatore dal contratto non dimostrano, da soli, l'esistenza di un diritto reale né determinano automaticamente la soggettività passiva ICI.
  • Le esenzioni catastali devono essere valutate sulla base della classificazione oggettiva dell'immobile. La destinazione funzionale a un servizio pubblico non basta, se l'immobile appartiene a una categoria catastale diversa da quelle esentate.
  • Se la classificazione catastale è ritenuta errata e da essa dipende l'esenzione, il contribuente deve contestare tempestivamente l'atto di classamento.
  • In presenza di contratti pubblici di concessione o affidamento, il giudice deve esaminare direttamente il contenuto degli atti e la normativa applicabile per qualificare il rapporto: la denominazione contrattuale non è necessariamente decisiva.

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