Sentenza del 04/04/2018 n. 8278 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento per maggiore imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2008. I quattro motivi riguardavano: l'assenza della firma autografa sull'avviso; la carenza di motivazione e l'omessa indicazione delle tariffe applicate; il criterio di calcolo della maggiorazione per un grande poster di 6 x 3 metri, sostenendo che la maggiorazione dovesse essere applicata progressivamente per scaglioni; il calcolo degli interessi, ritenuto fondato su una disciplina asseritamente abrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida l'indicazione a stampa del nome del funzionario quando l'atto è prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, ai sensi della legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87. Ha escluso il difetto di motivazione, anche perché le tariffe risultavano da delibere comunali soggette a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente. Ha confermato che, per superfici pubblicitarie superiori a 8,5 metri quadrati, la maggiorazione del 100% si applica all'intera superficie e non soltanto alla porzione eccedente, poiché la dimensione complessiva del messaggio ne accresce l'efficacia pubblicitaria. La censura sugli interessi è stata ritenuta generica e non verificabile, poiché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso né il concreto calcolo degli interessi. Nevada Pubblicità è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
La disposizione è stata ritenuta speciale e tuttora vigente. Pertanto, per gli atti tributari prodotti tramite sistemi automatizzati, l'indicazione a stampa del funzionario responsabile può sostituire la firma autografa.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
La censura fondata su tale disposizione non è stata accolta: l'avviso è stato ritenuto valido quanto alla sottoscrizione e sufficientemente motivato, anche considerando la conoscibilità legale delle tariffe comunali.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Non impone invece l'allegazione di atti generali, come le delibere comunali pubblicate nelle forme di legge, che si presumono conoscibili.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 4
Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.
Le maggiorazioni dipendono dalla superficie complessiva del messaggio pubblicitario e si applicano all'intera superficie, non secondo un sistema progressivo per scaglioni.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 23, comma 4
La Corte non ha esaminato nel merito la questione relativa alla disciplina degli interessi, poiché la censura era generica e non riportava il concreto conteggio contenuto nell'avviso.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 165 e 171
La società sosteneva che tali disposizioni dovessero disciplinare gli interessi anche per rapporti pendenti, ma la Corte non ha potuto verificare la loro concreta applicazione per l'insufficiente specificità del ricorso.
Costituzione, art. 53
Il richiamo al principio di progressività dell'imposta non ha condotto a escludere il criterio previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, poiché la maggiorazione è stata collegata all'efficacia pubblicitaria complessiva del messaggio.
Massime di principio
- Negli atti tributari locali prodotti con procedure automatizzate, l'indicazione a stampa del nome del funzionario responsabile può essere sufficiente a sostituire la firma autografa, salvo contestare concretamente il potere del funzionario o la sua investitura.
- Un avviso di accertamento non è necessariamente privo di motivazione se richiama o applica tariffe contenute in delibere comunali regolarmente pubblicate, poiché tali atti generali sono normalmente conoscibili dal contribuente.
- Quando una norma tributaria prevede una maggiorazione collegata al superamento di una soglia dimensionale del messaggio pubblicitario, la maggiorazione può applicarsi all'intera superficie se la ratio della norma è rapportare il tributo all'efficacia complessiva della pubblicità.
- Le censure in cassazione devono riportare o individuare con precisione il contenuto dell'atto impugnato, indicandone la collocazione processuale; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile o non verificabile.
- Per contestare interessi e sanzioni non è sufficiente richiamare astrattamente una norma: occorre indicare il concreto criterio di calcolo applicato nell'avviso e spiegare specificamente perché sarebbe errato.
- La parte che impugna un atto tributario deve dimostrare il vizio concreto e non limitarsi a formulare contestazioni generiche o meramente astratte.
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