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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21880/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un credito di lavoro per differenze retributive relative a ore inserite nella banca ore e non recuperate. Il giudice di primo grado aveva condannato la società al pagamento di una somma modesta a favore del dipendente, qualificando quelle ore come retribuzione ordinaria dovuta. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'appello della società, ritenendo che in secondo grado la cooperativa avesse mutato completamente le proprie difese, in violazione del divieto di nova nel rito del lavoro ex art. 437, comma 2, c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 346, 437 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso una mera difesa o contestazione di un errore di calcolo con una nuova eccezione in appello; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la sentenza d'appello fosse carente o apparente nella motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che il divieto di nuove eccezioni in appello nel rito del lavoro riguarda soltanto le eccezioni in senso proprio, fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili d'ufficio, e non anche le mere difese o eccezioni improprie dirette a contestare i fatti costitutivi allegati dalla controparte o a denunciare errori di calcolo del giudice di primo grado. Nel caso concreto, la difesa della società in appello era stata letta come un mutamento radicale delle difese, ma in realtà consisteva nella deduzione di errori di calcolo e in una contestazione già sostanzialmente svolta in primo grado sull'obbligo di pagare le ore della banca ore anziché compensarle con ore teoriche da svolgere. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello non apparente né inesistente, perché conforme al minimo costituzionale richiesto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa al preteso mutamento delle difese in appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa al preteso erroneo apprezzamento delle difese e degli elementi di causa.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla portata delle difese riproposte in appello.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro vieta le nuove eccezioni in appello solo se in senso proprio; non osta a mere difese, contestazioni dei fatti costitutivi o deduzioni di errori di calcolo già coerenti con il thema decidendum.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro del c.d. minimo costituzionale della motivazione, la cui violazione non è stata ravvisata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 437, comma 2, c.p.c. si riferisce alle sole eccezioni in senso proprio, cioè ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato che non siano rilevabili d'ufficio.
  • Non integra una nuova eccezione vietata in appello la mera difesa che contesti i fatti costitutivi allegati dalla controparte o che censuri l'esattezza del calcolo effettuato dal primo giudice, se tale contestazione si colloca nel perimetro della difesa già svolta in primo grado.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la sentenza ometta del tutto gli elementi fondanti del convincimento o li esponga in modo tale da impedire il controllo logico-giuridico, restando fuori dal sindacato di legittimità la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
  • L'accoglimento della censura sulla erronea applicazione del divieto di nova comporta la cassazione della sentenza d'appello e il rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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