Cassazione Civile, Ordinanza n. 41918/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d’appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale. In fatto, la corte territoriale aveva ritenuto legittimata all’istanza di fallimento una creditrice individuale, aveva comunque ravvisato la legittimazione di un’altra creditrice, aveva accertato il superamento delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1 l.fall. e aveva desunto lo stato di insolvenza dal bilancio finale di liquidazione 2017 e dall’infruttuosità di un’esecuzione forzata. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 6 l.fall. sostenendo che una delle istanti non fosse creditrice, salvo un modesto e imprecisato importo per spese legali; con il secondo motivo ha insistito sulla carenza di legittimazione dell’altra istante perché il credito era contestato; con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 1 l.fall., contestando il superamento dei limiti dimensionali, l’arco temporale considerato e la prova dell’insolvenza, oltre a prospettare vizi motivazionali. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili: il primo motivo perché non decisivo, essendovi anche un’altra istanza di fallimento, e comunque non pertinente rispetto alla ratio decidendi; il secondo perché generico, diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché, in materia di istanza di fallimento, non serve un accertamento definitivo del credito ma basta un accertamento incidentale sulla legittimazione dell’istante; il terzo perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e comunque infondato quanto alle soglie 2016. È stata inoltre ritenuta inammissibile la doglianza motivazionale, anche perché formulata con riferimento al previgente art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza spese per mancata costituzione degli intimati, e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società in liquidazione avverso la sentenza della corte d’appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento. Ha escluso qualsiasi cassa con rinvio o decisione nel merito e ha disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché le parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
Per l’iniziativa di fallimento da parte di uno o più creditori non è richiesto un definitivo accertamento giudiziale del credito né un titolo esecutivo; è sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione dell’istante.
art. 1 l.fall.
La verifica del superamento delle soglie dimensionali di fallibilità costituisce presupposto rilevante per la dichiarazione di fallimento e può fondarsi sui dati contabili e fattuali valorizzati dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., n. 3
Le censure di violazione di legge, se non confrontano la ratio decidendi o mirano a una rivalutazione del merito, non superano il vaglio di ammissibilità.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio motivazionale non può essere dedotto in forma generica, cumulativa e contraddittoria; inoltre, nel caso di specie, il motivo era richiamato secondo la formulazione abrogata della norma.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo o di cassazione avverso la dichiarazione di fallimento, la legittimazione del creditore istante può essere verificata solo incidenter tantum e non richiede un accertamento definitivo del credito.
- La contestazione del credito dell’istante non esclude di per sé la legittimazione a presentare istanza di fallimento, essendo sufficiente un controllo giudiziale sommario sulla sua esistenza ai fini processuali.
- Quando la dichiarazione di fallimento è sostenuta da più istanze, la censura relativa alla qualità di creditore di uno degli istanti è comunque non decisiva se permane un’altra valida istanza.
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limitano a sollecitare una nuova valutazione del fatto o non colpiscono la motivazione decisiva, sono inammissibili.
- Il vizio motivazionale deve essere dedotto in modo specifico e coerente con il vigente paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; formule generiche o cumulative non sono idonee.
- La verifica del superamento dei limiti di fallibilità e dello stato di insolvenza resta riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per effettivi errori di diritto o per omesso confronto con la motivazione decisiva.
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