Sentenza del 18/06/2015 n. 3600 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Studi di settore - Art. 62 sexies D.L. 331/93 - Contradittorio preventivo alla notifica dell'accertamento - Prova della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento standardizzato, sostenendo che il semplice scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore non fosse sufficiente a fondare la pretesa tributaria. È stata inoltre dedotta la necessità del contraddittorio preventivo e della prova della sua effettiva instaurazione prima della notifica dell'avviso.
La decisione
La sentenza afferma che parametri e studi di settore costituiscono soltanto strumenti statistici di ricostruzione della normale redditività e danno luogo a presunzioni semplici. La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non derivano automaticamente dal mero scostamento dagli standard, ma devono formarsi nel contraddittorio obbligatorio con il contribuente. L'omessa attivazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell'accertamento. È inoltre richiesta la prova dell'avvenuta notifica dell'invito o dell'atto funzionale al contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993
L'accertamento basato su parametri o studi di settore non può fondarsi sul solo scostamento dagli standard; l'Amministrazione deve confrontarsi con il contribuente per rendere la presunzione grave, precisa e concordante.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è richiamata in relazione all'impugnazione dell'atto tributario e ai termini e modalità del ricorso.
Massime di principio
- Gli studi di settore e i parametri non determinano automaticamente il reddito imponibile: rappresentano una base presuntiva che deve essere verificata nel caso concreto.
- Prima di notificare un avviso fondato su tali strumenti, l'Amministrazione deve attivare un contraddittorio effettivo con il contribuente; la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento.
- L'Amministrazione deve poter dimostrare l'avvenuta notifica dell'invito al contraddittorio e deve considerare le osservazioni e gli elementi forniti dal contribuente.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando sia l'assenza o l'irregolarità del contraddittorio, sia l'inidoneità dello scostamento statistico a rappresentare la propria reale capacità reddituale.
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