Sentenza del 18/02/2021 n. 1051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Sottoscrizione - Documento informatico - Eccezione di nullità - Valore del contrassegno di conformità - Raggiungimento dello scopo e validità dell'atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto informatico notificato per presunta carenza/invalidità del contrassegno di conformità o della sottoscrizione sul documento informatico, sostenendo che ciò avrebbe compromesso la conformità all'originale e la validità dell'atto impositivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la conformità all'originale del documento informatico è comprovata dal contrassegno che consente la verifica e la corrispondenza con la copia cartacea notificata, in linea con i principi del Codice dell'Amministrazione Digitale. Inoltre, anche eventuali censure formali sulla validità del contrassegno sono superate dal principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), poiché la parte contribuente ha potuto esercitare adeguatamente la propria difesa; dunque l'atto impositivo è stato considerato valido e efficace.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 60
Norma sulla disciplina degli atti tributari e delle notifiche: interpretata nel senso che le formalità di forma non compromettono l'efficacia dell'atto quando la conformità e il contenuto possono essere verificati e la difesa del contribuente non è pregiudicata.
D.lgs. 546/1992, art. 19
Disposizione procedurale in materia di contenzioso tributario richiamata per l'ambito della decisione: la correttezza delle notifiche e la possibilità di esercitare la difesa sono determinanti per la validità degli atti impugnati.
art. 156 c.p.c.
Principio del 'raggiungimento dello scopo': un vizio formale non determina necessariamente la nullità quando l'atto ha comunque realizzato lo scopo per cui la forma è richiesta e la parte non ha subito pregiudizio nella difesa.
D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Principi relativi al documento informatico e agli strumenti di attestazione della conformità (compresi i contrassegni/forme di verifica): tali strumenti consentono di comprovare la conformità all'originale e la corrispondenza con le copie cartacee notificate.
Cass. ord. n. 23593/2019
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'orientamento secondo cui le formalità relative ai documenti informatici non comportano automaticamente nullità se il contenuto è verificabile e la parte non è stata impedita nella difesa.
Massime di principio
- Il contrassegno di conformità su un documento informatico costituisce elemento valido per comprovare la corrispondenza con l'originale e con la copia cartacea notificata; la sua presenza facilita la prova della validità dell'atto.
- Una eccezione di nullità basata su vizi formali del documento informatico può essere rigettata se il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) è soddisfatto: cioè se la parte ha potuto conoscere il contenuto dell'atto e difendersi.
- Per gli atti impositivi notificati, il criterio decisivo è se il difetto formale ha effettivamente arrecato pregiudizio alla possibilità di difesa; in assenza di pregiudizio l'atto mantiene efficacia.
- In caso di contestazione, è importante verificare e documentare la possibilità (o impossibilità) di usare gli strumenti previsti dal CAD per la verifica del contrassegno: la mancata possibilità di verifica può supportare la censura, la mera assenza di una firma formale no.
- Prassi consigliata: conservare e produrre prove della notifica, della corrispondenza tra copia cartacea e documento informatico e dimostrare eventuale impedimento alla difesa per ottenere il rilevo della nullità.
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