Sentenza n. 2107/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza n. 5005/2025, depositata e resa pubblica il 23.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata al Ministero il 26 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, evidenziando anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha ordinato il deposito della prova dell'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. Ha accolto anche la domanda di astreinte, quantificata negli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La sentenza del giudice amministrativo può essere utilizzata per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 115 c.p.a.
È richiamato con riguardo alla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, c.p.a.
Il principio di effettività della tutela è richiamato quale fondamento della funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; il suo decorso infruttuoso integra un presupposto dell'azione esecutiva e dell'ottemperanza esercitata per ottenere l'adempimento.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa nel bilancio dell'amministrazione non costituisce una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione; per evitare una locupletazione sproporzionata, il giudice può fissare un limite massimo, nel caso concreto pari al 10% dell'importo oggetto del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettiva esecuzione può sussistere un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'astreinte può cessare con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche dopo l'insediamento del commissario.
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