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Sentenza

Sentenza del 12/05/2022 n. 2165 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica telematica di una cartella di pagamento. Modalità. (1° massima). Notificazioni - Notifica telematica di una cartella di pagamento - Firme digitali - Validità. (2° massima). Notificazioni - Notifica telematica di una cartella di pagamento - Irritualità della notifica comporta una nullità sanabile e non l'inesistenza - Sostanza supera la forma. (3°massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della validità della notifica via PEC della cartella di pagamento: contestazione delle modalità di allegazione (atto nativo digitale vs copia informatica in PDF), validità delle firme digitali (CAdES vs PAdES) e doglianza per presunta irritualità o inesistenza della notifica

La decisione

La giurisprudenza di legittimità conferma che la notifica della cartella via PEC è ammessa dall'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/73 e può avvenire sia con atto nativo digitale sia mediante copia per immagini (PDF). Le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe riconosciute valide ed efficaci. Eventuali difformità formali o irritualità costituiscono nullità sanabile quando la consegna telematica abbia comunque raggiunto lo scopo di mettere il destinatario a conoscenza dell'atto; l'inesistenza è riservata ai casi in cui manchino gli elementi essenziali che rendono l'atto riconoscibile come notifica. Per la validità è sufficiente che il destinatario possa identificare l'autorità emittente

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/73, art. 26, comma 2

    Consente la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC secondo le modalità del DPR 68/2005; legittima sia atto nativo digitale sia copia informatica

  • DPR 68/2005

    Fornisce le modalità tecniche per le notificazioni telematiche a mezzo PEC richiamate dall'art. 26 del DPR 602/73

  • d.l. 78/2010, art. 38 comma 4 lett. b)

    Modifica normativa che ha introdotto la possibilità di notifiche via PEC per le cartelle di pagamento (riferimento normativo all'introduzione dell'art. 26 comma 2)

  • Cass. Ord. 30948/2019

    Conferma che la notifica telematica può avvenire sia tramite atto nativo digitale che tramite copia per immagini (PDF) allegata al messaggio PEC

  • Cass. SS.UU. 10266/2018

    Stabilisce che le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti nelle notificazioni telematiche

  • Cass. SS.UU. 7665/2016; 23620/2018; 299/2020; Cass. 4757/2009; 577/2017

    Giurisprudenza consolidata secondo cui l'irritualità della notifica via PEC determina una nullità sanabile se l'atto ha comunque raggiunto la finalità di mettere il destinatario a conoscenza; l'inesistenza è solo quando mancano gli elementi essenziali per riconoscere l'atto come notifica

Massime di principio

  • La notifica di cartelle via PEC è validamente eseguita sia tramite atto nativo digitale sia tramite copia informatica in PDF allegata; occorre verificare quale modalità sia stata adottata ma entrambe sono ammesse
  • Sia le firme CAdES (.p7m) sia le firme PAdES (.pdf con firma) devono essere considerate valide ed efficaci per le notifiche telematiche
  • Difformità formali nella notifica telematica (irritualità) non implicano automaticamente inesistenza: sono nullità sanabili quando il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto
  • L'azione difensiva del destinatario dovrebbe distinguere tra nullità e inesistenza: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare la mancanza degli elementi essenziali che identificano l'atto come notifica (autorità emittente, contenuto riconoscibile, ecc.)
  • Per valutare la validità praticare controlli probatori: ricevute di avvenuta consegna PEC, verifica della firma digitale, contenuto e allegati del messaggio (presenza dell'atto o copia), e prova della conoscenza effettiva da parte del destinatario
  • In pratica, contestare con successo una notifica telematica richiede mostrare pregiudizio concreto o l'assenza degli elementi costitutivi della notifica; mere irregolarità formali sono spesso insufficienti

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