Sentenza del 12/05/2022 n. 2165 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica telematica di una cartella di pagamento. Modalità. (1° massima). Notificazioni - Notifica telematica di una cartella di pagamento - Firme digitali - Validità. (2° massima). Notificazioni - Notifica telematica di una cartella di pagamento - Irritualità della notifica comporta una nullità sanabile e non l'inesistenza - Sostanza supera la forma. (3°massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della validità della notifica via PEC della cartella di pagamento: contestazione delle modalità di allegazione (atto nativo digitale vs copia informatica in PDF), validità delle firme digitali (CAdES vs PAdES) e doglianza per presunta irritualità o inesistenza della notifica
La decisione
La giurisprudenza di legittimità conferma che la notifica della cartella via PEC è ammessa dall'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/73 e può avvenire sia con atto nativo digitale sia mediante copia per immagini (PDF). Le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe riconosciute valide ed efficaci. Eventuali difformità formali o irritualità costituiscono nullità sanabile quando la consegna telematica abbia comunque raggiunto lo scopo di mettere il destinatario a conoscenza dell'atto; l'inesistenza è riservata ai casi in cui manchino gli elementi essenziali che rendono l'atto riconoscibile come notifica. Per la validità è sufficiente che il destinatario possa identificare l'autorità emittente
Norme richiamate
d.P.R. 602/73, art. 26, comma 2
Consente la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC secondo le modalità del DPR 68/2005; legittima sia atto nativo digitale sia copia informatica
DPR 68/2005
Fornisce le modalità tecniche per le notificazioni telematiche a mezzo PEC richiamate dall'art. 26 del DPR 602/73
d.l. 78/2010, art. 38 comma 4 lett. b)
Modifica normativa che ha introdotto la possibilità di notifiche via PEC per le cartelle di pagamento (riferimento normativo all'introduzione dell'art. 26 comma 2)
Cass. Ord. 30948/2019
Conferma che la notifica telematica può avvenire sia tramite atto nativo digitale che tramite copia per immagini (PDF) allegata al messaggio PEC
Cass. SS.UU. 10266/2018
Stabilisce che le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti nelle notificazioni telematiche
Cass. SS.UU. 7665/2016; 23620/2018; 299/2020; Cass. 4757/2009; 577/2017
Giurisprudenza consolidata secondo cui l'irritualità della notifica via PEC determina una nullità sanabile se l'atto ha comunque raggiunto la finalità di mettere il destinatario a conoscenza; l'inesistenza è solo quando mancano gli elementi essenziali per riconoscere l'atto come notifica
Massime di principio
- La notifica di cartelle via PEC è validamente eseguita sia tramite atto nativo digitale sia tramite copia informatica in PDF allegata; occorre verificare quale modalità sia stata adottata ma entrambe sono ammesse
- Sia le firme CAdES (.p7m) sia le firme PAdES (.pdf con firma) devono essere considerate valide ed efficaci per le notifiche telematiche
- Difformità formali nella notifica telematica (irritualità) non implicano automaticamente inesistenza: sono nullità sanabili quando il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto
- L'azione difensiva del destinatario dovrebbe distinguere tra nullità e inesistenza: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare la mancanza degli elementi essenziali che identificano l'atto come notifica (autorità emittente, contenuto riconoscibile, ecc.)
- Per valutare la validità praticare controlli probatori: ricevute di avvenuta consegna PEC, verifica della firma digitale, contenuto e allegati del messaggio (presenza dell'atto o copia), e prova della conoscenza effettiva da parte del destinatario
- In pratica, contestare con successo una notifica telematica richiede mostrare pregiudizio concreto o l'assenza degli elementi costitutivi della notifica; mere irregolarità formali sono spesso insufficienti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mag 2022Sentenza del 12/05/2022 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 mag 2022Sentenza del 12/05/2022 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 mag 2022Sentenza del 12/05/2022 n. 374 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 12 mag 2022Sentenza del 12/05/2022 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 12 mag 2022Sentenza del 12/05/2022 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 mag 2022Sentenza del 12/05/2022 n. 2149 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →