Sentenza n. 2917/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e conseguente mancata corresponsione della differenza di indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (ex poliziotto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, era cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Dopo avere presentato un’istanza agli uffici competenti, ha chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, ai fini del calcolo del TFS, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della l. n. 232/1990, nonché la condanna dell’INPS al pagamento della differenza, quantificata in € 10.310,77 lordi (€ 7.939,29 netti), o nella diversa somma accertata, oltre rivalutazione e interessi. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenuto che il beneficio non si applica al personale cessato a domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’INPS, il 14 settembre 2026, ha riliquidato il TFS includendo nella base di calcolo i periodi riscattati e ha corrisposto al ricorrente ulteriori € 7.915,88, comprensivi di interessi; il ricorrente ha dato atto del pagamento. Ha accolto l’eccezione del Ministero quanto alla legittimazione passiva: l’unico soggetto debitore dell’indennità di buonuscita e legittimato passivamente è l’ente previdenziale, mentre l’eventuale partecipazione ministeriale al procedimento amministrativo prodromico attiene ai rapporti interni tra amministrazioni e non muta il rapporto debitorio verso il privato. Per la soccombenza virtuale, l’INPS è stato condannato a pagare € 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario. Spese compensate nei rapporti con il Ministero, in ragione dell’esistenza di orientamenti non univoci sulla sua legittimazione passiva.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
ha provveduto a riliquidare il TFS del ricorrente ai sensi della Legge 958/86, corrispondendo la ulteriore somma di euro € 7.915,88 (comprensiva di interessi).
La decisione dà atto dell’avvenuta riliquidazione del TFS in applicazione della disciplina richiamata nel ricorso, ma non svolge un’autonoma interpretazione dei presupposti sostanziali del beneficio.
La decisione dichiara cessata la materia del contendere in ragione della riliquidazione del TFS e del pagamento intervenuto, senza pronunciarsi autonomamente sull’interpretazione della disposizione invocata.
La norma è menzionata nella domanda del ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione né la applica autonomamente.
Tanto premesso, sulla domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita in relazione ai periodi di riscatto può ritenersi cessata la materia del contendere in considerazione della riliquidazione operata dall’INPS mediante l’inclusione, nella base di calcolo del TFS, dei periodi riscattati e la corresponsione a saldo della ulteriore somma di euro 7.915,88.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata perché l’amministrazione ha soddisfatto la pretesa sostanziale durante il giudizio.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale dell’Istituto previdenziale e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
In caso di cessazione della materia del contendere, la liquidazione delle spese può seguire la soccombenza virtuale, commisurata al valore e alla complessità della controversia e all’attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale dell’Istituto previdenziale e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
La condanna alle spese è fondata sulla soccombenza virtuale dell’INPS, tenendo conto dell’attività difensiva concretamente svolta.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale dell’Istituto previdenziale e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
La liquidazione dei compensi è effettuata secondo i parametri forensi, considerando valore, complessità e fasi di attività effettivamente svolte.
Massime di principio
- Nelle controversie dirette a ottenere la rideterminazione e il pagamento dell’indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all’ente previdenziale, quale soggetto debitore; l’eventuale partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro al procedimento amministrativo prodromico rileva nei rapporti interni tra enti e non la rende debitrice verso il dipendente.
- Quando, nel corso del giudizio, l’ente previdenziale riliquida il trattamento di fine servizio includendo gli elementi richiesti e corrisponde le somme dovute, la domanda di accertamento e pagamento può essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, considerando il valore e la complessità della causa e l’attività difensiva concretamente svolta.
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