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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31433/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente dopo un episodio avvenuto di domenica: al lavoratore era contestato il mancato rientro al lavoro nel pomeriggio, dopo un malore mattutino con accesso in ospedale. Il giudice di merito ha ritenuto illegittimo il recesso, osservando che la contestazione riguardava solo il mancato rientro e non la simulazione della malattia o il recupero anticipato della capacità lavorativa; ha inoltre qualificato il fatto come punito dal contratto collettivo con sanzione conservativa, applicando quindi la tutela reintegratoria e respingendo la domanda datoriale sull'aliunde perceptum/percipiendum per difetto di specifiche allegazioni. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1175, 1375 c.c., dell'art. 2105 c.c. e delle disposizioni del c.c.n.l. applicabile, sostenendo che la condotta, per premeditazione, insubordinazione e lesione del vincolo fiduciario, integrasse comunque giusta causa o comunque una causa di recesso; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente/inesistente, lamentando che la Corte territoriale avrebbe frainteso il contenuto della contestazione e omesso di valutare le difese sulla gravità della condotta e sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non confrontarsi con l'accertamento di merito sul contenuto dell'addebito, perché la ricorrente ha sviluppato censure fondate su insubordinazione, violazione del dovere di fedeltà e premeditazione, profili estranei alla contestazione come ricostruita dal giudice di merito; inoltre le doglianze miravano in sostanza a una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e non erano supportate da una specifica censura di violazione dei canoni ermeneutici applicabili alla lettera di contestazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non era stata adeguatamente riportata nei termini necessari a verificarne ritualità e decisività, sia perché la censura era in realtà diretta a ottenere una rivalutazione della gravità della condotta; infine, la motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta apparente, poiché comprensibile nella sua ratio, fondata sulla punibilità del fatto con sanzione conservativa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla società per sostenere la violazione dei doveri di correttezza, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione perché le censure non si confrontano con l'oggetto della contestazione

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla società per fondare la lesione del vincolo fiduciario; la Corte rileva che la doglianza mira a una diversa qualificazione del fatto, non consentita in cassazione

  • art. 2105 c.c.

    invocato come dovere di fedeltà asseritamente violato, ma tale profilo è ritenuto estraneo all'addebito contestato come accertato nei gradi di merito

  • artt. 220 e ss. c.c.n.l. applicabile

    richiamati per sostenere la tipizzazione disciplinare e la possibilità del licenziamento; la Corte ritiene decisivo l'accertamento di merito sulla contestazione effettiva e sulla sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo

  • art. 229 c.c.n.l.

    invocato dalla ricorrente per affermare la possibilità di recesso in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

    usato come parametro del primo motivo per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata qualificata come inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di fatto

  • art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché sostanzialmente volta a rivalutare il merito

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile perché non riportata in modo puntuale e perché, in concreto, la sentenza aveva esaminato la questione decisiva

  • art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.

    richiamato incidentalmente come via per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che tale vizio non era stato formalmente prospettato e, comunque, era precluso dalla doppia conforme

  • art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.

    utilizzato per affermare la preclusione al vizio di cui all'art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni delle due decisioni di merito

  • art. 369, comma 1 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa improcedibilità per mancata integrale produzione del c.c.n.l.; il profilo è stato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura contro la qualificazione del fatto contenuta nella contestazione disciplinare è ammissibile solo se si confronta con l'accertamento compiuto dal giudice di merito e con i criteri ermeneutici applicabili; non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione dei fatti o un mero dissenso valutativo.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'addebito disciplinare riguarda una specifica condotta e non altri fatti, il ricorrente non può fondare la giusta causa su profili ulteriori o diversi non compresi nella contestazione.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di omessa pronuncia richiede specificità: la parte deve indicare in modo puntuale la domanda, eccezione o difesa asseritamente trascurata, nonché gli atti in cui essa è stata formulata.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non ricorre invece se la ratio decidendi è agevolmente desumibile, anche in forma sintetica, dagli argomenti della sentenza.
  • In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Se il contratto collettivo prevede per un determinato illecito una sanzione conservativa, il giudice può escludere la giusta causa e applicare la tutela reintegratoria; in cassazione non è però consentito sovvertire tale conclusione mediante una rivalutazione del fatto o un ampliamento dell'addebito contestato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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